Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10127 Ricorso

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Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

C.F. propone ricorso per cassazione della L. n. 177 del 1988, ex art. 5, comma 4, affidato a cinque motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Firenze che ha rigettato l’appello proposto contro il decreto di inammissibilità del Tribunale di Firenze della domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti dello Stato italiano per responsabilità di magistrati nell’esercizio della funzione giudiziaria.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e L.G., mentre D.C.R. non si è costituito.
Motivi della decisione

1.- Le costituzioni di L.G. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono tardive, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4. Premesso, infatti, che il ricorso risulta depositato nella Cancelleria della Corte di appello di Firenze il 21/11/08, la costituzione delle controparti sarebbe dovuta avvenire nei dieci giorni successivi, mentre risulta avvenuta, rispettivamente, il 2 ed il 3 dicembre 2008 (martedì e mercoledì), e cioè l’undicesimo e il dodicesimo giorno successivo.

2.- Il ricorso è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Il ricorrente pretende infatti di assolvere il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione, con ciò di fatto rinviando, in violazione del principio di autosufficienza, agli atti di causa (Cass. ord. 20385/09, SS.UU. ord. 19255/10).

3.- Attesa la natura della decisione, appare equo disporre la compensazione delle spese quanto all’intimato L., che ha partecipato alla discussione orale, mentre non vi è luogo a provvedere quanto agli altri intimati, non ritualmente costituitisi.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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