T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 23.2.2011, il difensore dell’esponente ha depositato un’istanza, sottoscritta anche dal sig. Zoia personalmente, nel quale si dichiara che non vi è più interesse alla prosecuzione del procedimento;

la difesa del Comune ha preso atto di tale dichiarazione, non opponendosi alla compensazione delle spese;

non resta, pertanto, al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del presente ricorso (cfr. art. 35, comma 1°, lett. c del codice del processo amministrativo), a spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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