Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10125 Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A seguito della pubblicazione in data (OMISSIS) sul quotidiano "(OMISSIS)", intitolato "i geometri dell’orrore" e relativo al fenomeno dell’abusivismo edilizio, il Consiglio Nazionale dei Geometri, ritenutolo lesivo della reputazione e dell’immagine professionale, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Gruppo Editoriale L’Espresso, M.E. ed S.E., nelle rispettive qualità di editore, direttore responsabile ed autore dell’articolo.

Con sentenza n. 33678 del 16 ottobre 2001 il primo giudice accolse la domanda e condannò i convenuti, nella contumacia del S., al pagamento di L. 90 milioni ed alle spese di lite; ma interposero appello i condannati, escludendo la valenza diffamatoria dell’articolo in contestazione e ribadendo l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva del Consiglio Nazionale dei Geometri.

All’esito del grado di gravame, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4147/05, pubbl. il 3.10.05, accolse l’impugnazione e, in totale riforma della gravata pronuncia, rigettò la domanda di risarcimento, condannando il Consiglio Nazionale al pagamento delle spese di entrambi i gradi; in sostanza, riconosciuta la legittimazione di quest’ultimo in ragione della possibilità di una concreta violazione del diritto all’identità personale anche delle formazioni sociali, la Corte capitolina escluse che il titolo, il tono ed il contenuto dell’articolo potessero concretare un attacco personale, diretto a colpire sul piano individuale e senza finalità d’interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato, che identificò nella più generale e soprattutto indifferenziata categoria di "artefici, realizzatori, materiali operatori" dell’abusivismo.

Ricorre per la cassazione di detta sentenza il Consiglio Nazionale dei Geometri, affidandosi ad un unico articolato motivo; resistono con controricorso, dispiegando a loro volta ricorso incidentale, il M. e il Gruppo Editoriale L’Espresso; a sua volta, il ricorrente principale resiste al gravame incidentale con controricorso, illustrato pure con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

2.1. Il ricorrente principale lamenta, con un unico articolato motivo di vizio di motivazione ed ultrapetizione (in relazione agli artt. 360 c.,p.c., nn. 4 e 5), l’illogicità dell’identificazione, da parte della Corte territoriale e nonostante la precisione ed univocità del termine impiegato, dei "geometri" indicati nell’articolo – oltretutto quali unici autori – con tutti i soggetti, intesi in modo impersonale, che hanno a vario titolo concorso a causare gli scempi dell’abusivismo edilizio in Italia;

2.2. dal canto loro, i ricorrenti incidentali, oltre a ribadire la correttezza della gravata sentenza in merito alla questione oggetto dell’avverso gravame, si dolgono dell’erroneità della qualificazione di sussistenza della legittimazione attiva del Consiglio Nazionale dei Geometri; e si vedono ribattere, con controricorso, da quest’ultimo invece la sussistenza dei presupposti per tutelare gli interessi unitari della categoria professionale rappresentata;

2.3. e tutto questo in relazione al seguente tenore letterale dei passaggi dell’articolo per i quali qui si controverte:

– il titolo "I geometri dell’orrore";

le frasi "la smania edificatoria del miracolo economico fece perdere la testa di proprietari e geometri, per un mal di pietra che era poi un perverso mal di cemento. Tutti vollero essere abusivi per se stessi e contro se stessi";

le frasi "I geometri dell’Italia miracolata dalla modernità ricevuta, e ricevuta malissimo, sono stati forse capaci di guardarsi intorno, di capire in che mondo erano nati? Non solo non l’hanno capito: quel mondo l’hanno bestemmiato. In Calabria, sul Tirreno, tra Paola e S. Eufemia, costruirono per esempio cartocci di cemento con tale furia da dimenticarsi le fognature: questo negli anni settanta.

Intanto, sui monti scoscesi, a piombo sul mare lungo il quale fino a qualche anno prima pascolava qualche capra, i castagni bruciavano;

c’era il calcolo dì portare il cemento anche lassù. L’Italia brutta ha visto di tutto: la villetta cadornina a Termini Imerese, il dado bianco ischitano in Romagna e dintorni". 3. In via preliminare, i ricorsi, siccome aventi ad oggetto la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

4. Va a questo punto esaminata dapprima, per evidente priorità di ordine logico ed in considerazione del fatto che nella fattispecie non vi sono altri a dolersi del carattere diffamatorio della pubblicazione, la questione sollevata dai ricorrenti incidentali in ordine alla legittimazione attiva di un Consiglio dell’Ordine nazionale a tutela dell’onore dell’indifferenziata categoria di professionisti di cui esso è espressione.

4.1. La motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale non è sufficiente, visto che essa si limita a ravvisare la legittimazione nel riconoscimento di un’identità soggettiva degli enti collettivi con conseguente idoneità a divenire soggetti passivi di una condotta diffamatoria e di un diritto all’identità personale, intesa come evidentemente esistente anche in capo ad una formazione sociale. Tale notazione è invero corretta ed idonea a fondare la legittimazione quando l’ente collettivo sia stato esso, in quanto tale, destinatario di una condotta lesiva (cioè, quando la diffamazione abbia ad oggetto il Consiglio dell’Ordine come tale considerato), ma non è di per sè sufficiente quando l’offesa sia rivolta agli appartenenti alla categoria rappresentata, senza però una specificazione nominativa nè di alcuno dei singoli, nè del loro ente esponenziale.

E tuttavia, con adeguata correzione della motivazione, la conclusione cui giunge la Corte territoriale può essere confermata.

4.2. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte vede una decisa evoluzione verso l’affermazione della sussistenza di un interesse dell’Ordine a tutelare le situazioni collettive:

4.2.1. soltanto con una pronuncia molto remota si affermò invero la restrittiva tesi per la quale le norme a tutela della categoria di professionisti sono dettate nell’interesse dello Stato e non proteggono direttamente nè l’interesse degli ordini professionali ad impedire il discredito derivante da attività illecite – nella specie, esercizio abusivo della professione -, nè quello dei singoli professionisti abilitati (Cass. sez. un. 30 novembre 1966 n. 2808);

4.2.2. in tempi più recenti, peraltro, si è affermato (Cass. 22 marzo 1993 n. 3361) che un Consiglio dell’Ordine (nella specie, dei dottori commercialisti) va qualificato come ente pubblico associativo (necessario) esponenziale di una categoria di professionisti, al quale la legge affida la rappresentanza della categoria nell’ambito della circoscrizione territoriale, con riguardo alle attribuzioni di vigilanza per l’osservanza della legge professionale, comprese quelle normative che ne sono integrative in quanto aventi rapporto con la professione; con la conseguenza che quel Consiglio è titolare di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile, che lo legittima ad agire avanti al giudice ordinario civile per la rimozione di una situazione vietata dalla legge sotto comminatoria dì sanzione penale, perchè considerata, per insindacabile valutazione legislativa, pregiudizievole per la categoria professionale e, al tempo stesso, per l’interesse pubblico al "legale esercizio della professione", alla cui tutela esso Ordine è preposto;

4.2.3. ed infine si è espressamente ammessa la legittimazione degli enti esponenziali professionali al ristoro dei danni da reato (Cass. 9 luglio 2008 n. 18849).

4.3. In materia di lesione del diritto all’onore la questione è stata affrontata ex professo da questa Corte in sede penale e con riguardo alla costituzione di parte civile di un Consiglio locale dell’Ordine degli Avvocati, in quella sede essendosi affermato (Cass. pen., sez. 5, sent. 26.10.01, dep. 14.1.02, n. 1188, imp. Scalfari e al.) che:

– il riconoscimento della legittimazione alle associazioni in senso lato e agli enti di fatto privi di personalità giuridica, perchè possano assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l’onore, presuppone l’accertamento in concreto di un onore sociale, collettivo, concettualmente ammissibile, quale bene morale appartenente a tutti i soci, associati, componenti o membri, come un unicum capace di percepirne l’offesa;

– in particolare, l’offesa deve assumere un evidente carattere diffusivo, nel senso di incidere direttamente sulla considerazione di cui l’ente gode nella collettività, in considerazione della specie e della portata dell’aggressione portata, delle circostanze narrate, delle espressioni usate, dei riferimenti e dei collegamenti operati dal soggetto attivo all’attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo;

– la legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie, nonchè di quelle lesive dell’onore e del prestigio della categoria, emerge dallo stesso Ordinamento della professione di Avvocato:

invero, la L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 14 comma 1, lett. b) e c) attribuisce ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, che svolgono funzioni pubbliche, amministrative e certificative, anche la vigilanza sul decoro dei professionisti e sull’esercizio della pratica forense e, quindi, demanda loro, attraverso il controllo sull’attività dei singoli, la tutela del prestigio dell’intera categoria, per assicurare il mantenimento del rispetto dei principi ideali che ne regolano l’appartenenza, prima di ogni altra cosa attraverso il dovere di svolgere l’attività professionale con dignità e, cioè, con la consapevolezza di ciò che si addice alla propria funzione, nel rispetto della legalità. 4.4. Anche il Consiglio di Stato ha, in più occasioni, ribadito la legittimazione degli Ordini professionali ad impugnare non solo i provvedimenti che attengono alle attribuzioni loro proprie come soggetti, ma anche quelli aventi capacità lesiva degli interessi unitari della categoria rappresentata (Cons. Stato, sez. 5^, 19 giugno 2001 n. 5193; Cons. Stato, sez. 4^, 7 ottobre 1993 n. 849;

Cons. Stato, sez. 5^, 3 giugno 1996 n. 624; contra, tuttavia, Cons. Stato sez. 4^, 23 ottobre 1998 n. 1378), sia pur precisando, anche in tempi relativamente recenti (Cons. Stato 17 febbraio 2009 n. 875), che la legittimazione di un ordine professionale a proporre ricorso va scrutinata in relazione all’interesse astrattamente perseguito.

5. Le cennate argomentazioni possono sostanzialmente svilupparsi anche ai fini che qui interessano e pure per il Consiglio Nazionale dei Geometri.

5.1. Questo è infatti titolare delle generali potestà di vigilanza e salvaguardia circa il corretto svolgimento della professione ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (pubbl. in G.U. 15 marzo 1929) e segnatamente di penetranti poteri disciplinari (di cui agli artt. 11 a 15 del citato R.D., integrati – ma solo quanto ai profili procedurali – dal D.M. 15 febbraio 1949, in G.U. n. 59 del 12.3.49) a tale fine orientati, non modificati dalla più recente L. 7 marzo 1985, n. 75, che sì è preoccupata soprattutto di rimodulare il tirocinio iniziale.

E’ senz’altro vero che il Consiglio di un Ordine professionale può, quale titolare in sè e per sè considerato di un diritto all’onore proprio, agire per la lesione di tale diritto se operata con offese arrecate al Consiglio in quanto tale; ma è proprio la struttura attuale degli ordini professionali a costituirne la legittimazione nelle azioni a tutela di interessi che bene possono qualificarsi di categoria, ovvero facenti capo indistintamente a ciascuno degli iscritti in relazione alla loro appartenenza a quest’ultima.

5.2. Nel sistema vigente al momento della proposizione della domanda:

– gli Ordini (come disciplinati dal sistema introdotto dal D.Lgs.Lgt.

23 novembre 1944, n. 382, in G.U. n. 98 del 23.12.44, relativo alle norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali, nonchè dalle sue numerose successive modifiche) sono enti di diritto pubblico – dalla struttura ben definita e stabilita dalla legge o da norme secondarie da questa abilitate, dotati altresì di una propria cassa di previdenza – col compito di tutela di determinate professioni, ritenuto di interesse pubblicistico in quanto finalizzato ad offrire al pubblico un servizio il più qualificato possibile;

il perseguimento di tale interesse si estrinseca a partire dalla previsione di un controllo selettivo iniziale, attraverso un Esame di Stato, per l’accesso agli albi ad iscrizione obbligatoria e quindi all’espletamento dell’attività professionale corrispondente;

– il medesimo compito è assicurato dalla previsione di necessità dell’iscrizione all’albo quale condizione per lo stesso esercizio della professione ( L. 25 aprile 1938, n. 897, art. 1 – "norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi": che si riferisce espressamente ai geometri, oltre che agli ingegneri, agli architetti, ai chimici, ai professionisti in materia di economia e commercio, agli agronomi, ai ragionieri ed ai periti industriali);

– la tutela di quell’interesse pubblicistico relativa e successiva all’iscrizione all’Albo è così affidata in prima battuta appunto agli Ordini (o Collegi) e si esplica, da un lato, attraverso un regime di riserva quanto all’attività dei professionisti, la cui iscrizione agli albi tenuti è condizione di validità – e, ad altri fini, di liceità – dell’opera svolta e le cui tariffe (nei limiti tuttora esistenti) sono da quelli determinate, e dall’altro tendendosi ad assicurare la miglior qualità possibile delle prestazioni offerte al potenziale pubblico dei clienti, mediante ampi poteri disciplinari e, al giorno d’oggi, complesse attività di formazione obbligatoria erogate, gestite o almeno indirizzate e coordinate dagli Ordini stessi.

5.3. Pertanto, la tradizionale impostazione di garanzia del particolare valore sociale – e, di riflesso, economico – dell’opera professionale espletata, posta a fondamento dell’odierna impostazione della strutturazione per Ordini delle professioni ad accesso regolamentato, consente di qualificare questi ultimi come enti esponenziali ciascuno di un gruppo non occasionale ma anzi necessario, in questo caso predeterminato e stabilmente organizzato per legge in base ad una normativa finalizzata alla salvaguardia della credibilità, del decoro e del prestigio della professione esercitata, in relazione appunto all’affidabilità dei servigi offerti dai professionisti iscritti, con rigorosi vincoli per l’accesso e per la persistenza al relativo Albo, da coloro che a questo sono ammessi.

5.4. Se la tutela del prestigio e del decoro della professione, benchè intesa come finalizzata a garantire l’affidabilità dei servigi offerti dai professionisti iscritti, costituisce quindi il compito istituzionale dell’Ordine, essa non può mancare di estendersi allora all’azione giudiziale a salvaguardia di quel prestigio e di quel decoro, ogniqualvolta essi siano lesi da condotte diffamatorie rivolte non già contro singoli associati, ma appunto contro indistintamente tutti i potenziali appartenenti alla categoria, cioè tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge e superando il relativo esame di Stato, potrebbero, solo iscrivendosi all’Albo del relativo Ordine, esercitare quella specifica professione. In tali termini, gli Ordini possono correttamente intendersi come enti esponenziali di quei diritti della categoria (in essa risolvendosi l’insieme dei singoli individui – liberi professionisti che, per potere svolgere quella specifica attività professionale, debbono necessariamente iscriversi all’Ordine), intesi come quei diritti che spetterebbero a costoro – ed a ciascuno di costoro – per il solo fatto di appartenervi o per fregiarsi — ad esempio – del relativo titolo.

5.5. Anche al Consiglio dei Geometri può riconoscersi quindi la legittimazione a dolersi del carattere ritenuto diffamatorio di affermazioni che si assumono rivolte contro tutti i geometri indistintamente: e tanto al Consiglio locale o a quello nazionale, a seconda dell’ambito territoriale, rispettivamente se esso sia bene identificabile oppure resti indifferenziato, della categoria di professionisti coinvolti dalla condotta ritenuta diffamatoria; e pertanto il motivo di ricorso incidentale, sìa pure così corretta ed integrata la relativa motivazione della gravata sentenza, va disatteso.

6. Può ora passarsi alla disamina dell’unico, ma articolato, motivo di ricorso principale, una volta ricordato che l’articolo per cui è causa comporta, a quanto è dato comprendere sulla base delle trascrizioni dei suoi passaggi quali ricavabili dagli atti direttamente scrutinabili da questa Corte, una complessiva valutazione al fenomeno dell’abusivismo edilizio, esaminato con un taglio saggistico critico fin dagli anni del cosiddetto "miracolo economico", quale a sua volta identificato – per nozioni di comune esperienza – a partire dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, per proseguire poi con una chiara menzione degli anni Settanta del secolo scorso.

6.1. L’oggetto dell’intervento lo colloca pertanto (come correttamente argomenta la Corte capitolina nella gravata sentenza) nell’ambito prevalente dell’esercizio del diritto di critica – e non già di cronaca, atteso il mancato riferimento a specifici fatti accaduti nell’immediatezza della data dì pubblicazione (24 luglio 1999) – rivolto alla disamina di un evento complesso e composito, quale può appunto definirsi l’abusivismo edilizio, vale a dire – adottandosi una definizione necessariamente sommaria e meramente e latamente descrittiva – la diffusa opera di trasformazione del territorio, non soltanto mediante la realizzazione di opere edili, in difformità totale o parziale dalla normativa di interesse pubblicistico che regola il settore.

6.2. E’ nota la distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca: con il primo si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purchè non leda la integrità morale del soggetto; con il secondo, si riportano o narrano appunto fatti accaduti generalmente nel medesimo contesto della pubblicazione, con una preponderante esigenza di corrispondenza della narrazione alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva, nonchè del carattere misurato delle forme espressive con cui l’esposizione dei fatti ha luogo.

6.3. Perchè sia legittimo l’esercizio dell’uno e dell’altro, occorre che sussistano (tra le altre, v. Cass. 18 ottobre 2005 n. 20140 e Cass. 19 novembre 2010 n. 23468):

a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;

b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in argomenta ad hominem nè assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro;

c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

6.4. Con più specifico riferimento al diritto di critica:

6.4.1. la valutazione della continenza è in certo senso più ampia, richiedendosi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita: un tale bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell’interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per l’invocabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica (tra le altre, v. Cass. 6 agosto 2007 n. 17172 e Cass. 7 gennaio 2009 n. 25);

6.4.2. infatti, non sarebbe giuridicamente nè logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto – all’onore ed alla reputazione sul diritto dì manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza; invero, qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sìa pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; pertanto, il diritto dì critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (tra le altre, v. Cass. 16 maggio 2008 n. 12420 e Cass. 23 febbraio 2010 n. 4325).

6.5. Tutto ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha interpretato i riferimenti, pure univoci, ai "geometri" come operati indistintamente, genericamente ed impersonalmente a tutti i realizzatori ed artefici materiali degli scempi edilizi effettuati nel Paese.

6.6. E’ del pari noto che, per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (tra le più significative, v. Cass. 15 febbraio 2006 n. 3284, confermata, tra le tante, da Cass. 8 agosto 2007 n. 17395 e Cass. 19 gennaio 2010 n. 690), in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall’interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente.

6.7. In applicazione di tali principi al caso di specie, non può condividersi la censura del ricorrente principale in ordine alla contraddittorietà della motivazione della Corte capitolina o ad una vera e propria extrapetizione nell’interpretazione del senso generale dell’articolo:

6.7.1. in primo luogo, non consta che i "geometri" siano stati intesi come gli unici artefici degli episodi vasti e diffusi di abusivismo, essendo a più riprese essi stati accomunati almeno ai proprietari;

6.7.2. in secondo luogo, la lesività della condotta consistente nel riferimento proprio alla categoria professionale dei geometri non può derivare dalle ammissioni che il ricorrente principale vorrebbe rinvenire negli atti defensionali dell’autore dell’articolo, occorrendo invece la valutazione del senso obbiettivo che da esso sì desume, al di là delle sensibilità personali del soggetto chiamato in causa e delle stesse intenzioni dell’agente;

6.7.3. in terzo luogo, con ampia (vedansi le pagine 7 ed 8 della sentenza gravata), congrua e logica motivazione la Corte territoriale individua il senso complessivo dell’articolo, sulla base di una piena comparazione delle espressioni letterali con altri elementi intrinseci ed estrinseci, quali gli ampi riferimenti storico- culturali dell’autore e lo scopo saggistico dello scritto, di decisa stigmatizzazione dell’operato di tutti coloro che a vario titolo hanno determinato i diffusi episodi di abusivismo;

6.7.4. in quarto luogo, proprio il riferimento almeno a due categorie generalizzate di soggetti, cioè i proprietari e i geometri, lascia trasparire con evidenza l’intento di censurare la condotta di committenti ed esecutori, vale a dire di chi a vario titolo aveva la disponibilità dei beni da trasformare o realizzare e di chi alle relative opere materiali procedeva;

6.7.5. in quinto luogo, è pertanto congrua e logica la motivazione che identifica la percezione dell’articolo come riferito in modo indifferenziato (forse più che impersonale) a tutti coloro che hanno concorso a produrre i descritti aberranti effetti dell’abusivismo, adeguatamente riportati (ad es. con riguardo alla cementificazione della costa calabrese tirrenica tra Paola e S. Eufemia senza neppure adeguate opere di urbanizzazione, ovvero alla realizzazione di gravi incongruità di stile architettonico) e solo icasticamente riassunti con un titolo necessariamente ad effetto ("i geometri dell’orrore", con il che si sottolinea uno solo degli aspetti negativi, quello stilistico, delle opere edilizie abusive).

6.8. La così riscontrata logicità e congruità di tale valutazione operata dal giudice del merito ne comporta l’incensurabilità in questa sede e ne deriva la infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale.

7. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati: pur sussistendo la legittimazione attiva del Consiglio Nazionale dei Geometri a dolersi del carattere ritenuto diffamatorio di un articolo di critica dell’abusivismo edilizio in Italia rivolto indistintamente a tutti i geometri, la lesione in concreto non sussiste, riferendosi esso, al di là del tenore testuale, non specificamente a costoro intesi quale particolare categoria professionale, ma a tutti indifferenziatamente i realizzatori del fenomeno.

8. Infine, la reciproca soccombenza integra un giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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