Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 08-03-2011, n. 8998 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Firenze, pronunciandosi sulla istanza ex art. 309 c.p.p.. avanzata da M.F. avverso la ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Arezzo, in data (OMISSIS) con cui era stata applicata nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, per l’ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 rilevato che nelle more il predetto Gip di Arezzo aveva revocato la misura applicata, sostituendola con gli arresti domiciliari, con ordinanza del 28/6/2010, ha revocato quest’ultima misura, imponendo all’indagato la presentazione, con obbligo di firma, due volte la settimana presso i Carabinieri del luogo di residenza dello stesso. Propone ricorso per cassazione la difesa del M., con i seguenti motivi:

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. rilevato che a carico del prevenuto non sussistono indizi di colpevolezza;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 110 c.p. mancando nella specie ogni elemento idoneo ad ipotizzare la ipotesi del concorso nel reato da parte del M.;

– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p. per l’assoluta genericità del richiamo al pericolo di fuga, nonchè per la asserita convenienza della presenza del M. per le indagini.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Si rileva che il M. era stato arrestato in data 11/6/2010 su ordinanza del Gip presso il Tribunale di Arezzo, per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè in concorso con altri due soggetti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, acquistava, confezionava e, successivamente, trasportava dalla Costa Rica in Italia 99 ovuli contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 570 grammi, da destinare, una volta tagliata, alla vendita al dettaglio in (OMISSIS).

Quanto al fumus del reato ipotizzato il Tribunale ravvisa la sussistenza di indizi, proprio per quei risvolti comportamentali e quei dubbi innescati su lutto il modus operandi posto in essere dal prevenuto, di certo sufficienti, ai fini cautelari, per fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell’imputato.

Lo stesso decidente, in ordine alle esigenze cautelari, motiva: "si ritiene doveroso applicare nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma …. per mantenere il necessario controllo sul suo operato e per impedire il pericolo di fuga, nonchè assicurarsi della sua presenza, se necessaria, nel corso delle ulteriori indagini".

Orbene, dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza, emerge una evidente carenza motivazionale, nella argomentazione dal decidente, posta a sostegno, della applicazione della misura cautelare della presentazione e dell’obbligo di firma, basata sulla necessità di impedire il pericolo di fuga.

Rilevasi sul punto che il pericolo di fuga, di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) non può essere desunto da mere presunzioni, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione alla fuga e il ricorso alla prova logica diviene decisivo quando ci si trovi in presenza di comportamenti che. valutati congiuntamente con l’ausilio di massime di esperienza, facciano, secondo l’id quod plerumque accidit, ragionevolmente ritenere la sussistenza del pericolo che l’indagato sta per fare perdere le sue tracce (Cass. 10/8/95. n. 3420; Cass. 7/9/95. n. 2809).

Si osserva, altresì, che la ordinanza cautelare e quella pronunciata nel giudizio di riesame, che compongono la fattispecie complessa, integrante il titolo cautelare, devono avere un contenuto comprensivo degli elementi tassativamente previsti, a pena di nullità rilevabile di ufficio, dall’art. 292 c.p.p., comma 2 e devono fondarsi su una motivazione logico-giuridica adeguata, al fine di dare ragione della misura adottata, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente garantiti, relativi alla libertà personale dell’indagato e alla ordinata convivenza sociale.

Ad avviso di questo Collegio, quindi, il Tribunale di Firenze non ha fatto buon governo di tale principio, omettendo di indicare esaustivamente le esigenze cautelari, determinanti la applicazione della misura restrittiva; per cui la ordinanza impugnata va annullata con rinvio affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo esame sulla sussistenza delle esigenze de quibus.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame sulle esigenze cautelari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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