DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. 67 Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilita’ finanziaria dell’area euro.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e seconda comma, lettera
e), della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona;
Visto il Trattato sull’Unione europea, e in particolare l’articolo
3, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea in base al quale
l’Unione «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e
la solidarieta’ tra gli Stati membri»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in
particolare il protocollo n. 14 relativo all’Eurogruppo;
Vista la «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona
euro» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;
Considerato in particolare che in detta dichiarazione gli Stati
membri della zona euro hanno espresso «la volonta’ di intraprendere
un’azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare
la stabilita’ finanziaria nell’insieme della zona euro» ed a tale
fine hanno manifestato la disponibilita’ a contribuire a prestiti
bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri «all’unanimita’, in
subordine a una stretta condizionalita’ e sulla base di una
valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale
europea»;
Considerato che l’11 aprile 2010 gli Stati membri dell’Eurogruppo
hanno espresso un consenso unanime in ordine alla tipologia di
sostegno finanziario che verra’ dato alla Grecia, se necessario, al
fine di garantire la stabilita’ finanziaria dell’area euro nel suo
complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi
nazionali necessari per essere in grado di fornire il suddetto
sostegno con la massima rapidita’;
Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell’Eurogruppo,
preso atto della richiesta pervenuta dalla Grecia, hanno
all’unanimita’ concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali
ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo
le modalita’ decise nella citata dichiarazione dell’11 aprile 2010,
per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino
al limite di trenta miliardi di euro per il primo anno, e hanno
altresi’ convenuto che l’erogazione del primo prestito debba avvenire
prima della scadenza del 19 maggio 2010;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere una
procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all’azione
coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la
stabilita’ finanziaria della zona euro nel suo complesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con
riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante
prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della
dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri
dell’Unione europea facenti parte dell’area euro assunta a Bruxelles
il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell’Eurogruppo
adottate l’11 aprile e il 2 maggio 2010.

Art. 2

1. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e’
disposta per la durata del programma triennale di sostegno
finanziario alla Grecia di cui all’articolo 1 l’erogazione di
prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di
euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a
quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di
Governo dell’area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai
sensi dell’articolo 1.
2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all’articolo 1, le
risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito
sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo
termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle
emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge finanziaria. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti all’erogazione dei prestiti nei
termini concordati, in conformita’ alle deliberazioni di cui
all’articolo 1, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
che dispongono l’erogazione dei prestiti in favore della Grecia
autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il termine di
novanta giorni dal pagamento.

Art. 3 1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all’articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Art. 4 1. I decreti di cui all’articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall’adozione. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all’articolo 2.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-10&task=dettaglio&numgu=107&redaz=010G0090&tmstp=1274341294947

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