Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza deliberata in data 3 giugno 2009, depositata in cancelleria il 3 giugno 2009, il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a G.G., imputato del reato di cui all’art. 424 c.p., la pena di mesi tre di reclusione convertita nella pena pecuniaria di Euro 3.020,00 di multa.
2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento della sentenza per aver il giudice del merito erroneamente calcolato la pena pecuniaria, come risultato della conversione della pena detentiva inflitta, avendola stabilita in Euro 3.020,00 di multa anzichè in Euro 3.420,00 di multa.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 – Occorre per vero ribadire preliminarmente il principio di diritto secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne la conversione rideterminandola in applicazione dei parametri di legge.
Ciò posto si osserva che il Tribunale di Bari ha effettivamente errato nel calcolo della pena posto che, in fase di conversione della pena detentiva inflitta di mesi tre di reclusione, applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. al G., per il reato di cui all’art. 424 c.p., ha stabilito l’erronea pena pecuniaria di Euro 3.020 anzichè di (90 giorni di reclusione x Euro 38 =) Euro 3.420,00.
E’ appena il caso qui per vero di rammentare che, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, come nel caso di specie, il computo di conversione ha luogo calcolando Euro 38 o frazione di Euro 38 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva, ai sensi dell’art. 135 c.p. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della sanzione sostitutiva che determina in Euro 3.420,00.
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