Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza del 26 aprile 2010 n. 16275. Sul reato di falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN DIRITTO
:
– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, ritiene il collegio che non possa prescindersi dall’orientamento che, a composizione di precedente contrasto giurisprudenziale, è stato espresso dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 27 novembre 2008 – 16 febbraio 2009 n. 6591, Infanti, RV 242152, la quale, con riferimento alla questione che si era posta circa la penale rilevanza o meno di false dichiarazioni rese in sede di richiesta per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando la falsità non avesse assunto sostanziale rilievo ai fini dell’accoglibilità di detta richiesta, ha optato per la tesi affermativa, affermando il principio secondo cui: “Integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio”; ed appare di tutta evidenza come un tale principio (al quale il collegio, in omaggio alla superiore esigenza della nomofilachia, ritiene che debbasi prestare adesione), non possa non valere anche con riguardo alla fattispecie ora in esame, attesa la palese, sostanziale identità che la stessa presenta rispetto a quella che è stato oggetto della suddetta pronuncia;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso ripropone all’attenzione di questa Corte un profilo di doglianza che era già stato prospettato alla corte di merito la quale, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, ha fornito sul punto adeguata risposta, osservando come, per un verso, il modello sul quale era stata redatta la dichiarazione sostitutiva contenesse l’avvertenza circa la conseguenze penali derivanti da una sua eventuale falsità e, per altro verso, non fosse in alcun modo ragionevole ipotizzare che l’imputato non conservasse memoria delle condanne penali da lui subite, ivi compresa, in particolare, quella che, secondo quanto posto in evidenza nella sentenza di primo grado, si era aggiunta alle precedenti;
c) con riguardo al terzo motivo, appare sufficiente richiamare il principio già affermato da questa Corte (e dal quale il collegio non vede ragione di distarsi) secondo cui: “ La doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., potendo semmai attivare (quando i giudizi diventino irrevocabili) una richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630 lett. a) cod. proc. pen..” (Cass. III, 24 settembre – 13 novembre 1997 n. 10207, Asselti, RV 209460; nello stesso senso, Cass. III, 9 aprile – 20 giugno 1997 n. 1629, Amaro, RV 209515);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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