Cass. pen., Sez. VI, Sentenza 6 Maggio 2010, n. 17222 Citazione di testi a prova contraria Inammissibile se la parte ha presentato in ritardo la lista in cancelleria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto e diritto

Con sentenza del 15 febbraio 2006 n. 54 il Tribunale di Bologna/Imola dichiarava E. M. colpevole del reato previsto dall’art. 368 c.p., commesso mediante falsa denuncia di smarrimento di due assegni del Credito Cooperativo Bolognese presentata il 21 novembre 2001 al Comando Stazione dei Carabinieri di M. (Bologna), e lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi un anno e quattro mesi di reclusione, convertita in semidetenzione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato, impugnando l’ordinanza con cui il Tribunale di Imola aveva respinto la richiesta difensiva di ammissione dei testi a prova contraria, e, nel merito, chiedendo l’assoluzione del M., quanto meno per mancanza dell’elemento soggettivo, e, in ogni caso, per la scriminante dell’art. 52 c.p.; in subordine chiedeva la revoca della semidetenzione, più gravosa della pena detentiva.
Con sentenza dell’8 aprile 2009 n. 1081 la Corte d’appello di Bologna rigettava l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 468 c. 4 c.p.p. in relazione alla mancata presentazione della lista testi per l’esercizio del diritto alla prova contraria;
2. violazione dell’art. 368 c.p. in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia mediante denuncia in incertam personam;
3. eccezione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 21 maggio 2008, nelle more del deposito della motivazione della sentenza d’appello.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista è attribuita dal quarto comma dell’art. 468 c.p.p. a ciascuna parte con funzione integrativa della lista già presentata, in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste.
Tale facoltà non può pertanto essere esercitata dalla parte che non ha presentato tempestivamente la propria lista testimoniale, la cui richiesta di prova è divenuta conseguentemente inammissibile (Cass., Sez. 4, 10 aprile 1995 n. 8033, ric. Vincenti), salva la possibilità del giudice di procedere d’ufficio all’ammissione dei testi, periti o consulenti tecnici indicati nella lista stessa nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 507 c.p.p., nei limiti in cui ne ritenga l’assunzione assolutamente necessaria.
Nella specie risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente nel giudizio di primo grado non ha presentato la lista dei testimoni e pertanto la sua richiesta di citazione dei testi a prova contraria ri­sulta illegittima, mentre giuridicamente corretta è stata la riserva del Giudice di primo grado di valutarla ai sensi dell’art. 507 c.p.p..
Altrettanto infondato è il secondo motivo, in quanto – come nella sentenza d’appello si è esattamente rilevato – la calunnia emerge dalle stesse ammissioni dell’imputato, il quale ha dichiarato di aver agito per bloccare la riscossione dei titoli, già emessi e consegnati a Francesco D’A., denunciandone lo smarrimento.
Appare evidente che la denuncia, formulata necessariamente, in incertam personam trattandosi di smarrimento, riguardava in realtà la persona certa dell’A., per cui la censura mossa col motivo in esame appare palesemente priva di fondatezza.
Lo stesso deve dirsi della scriminante dell’art. 52 c.p., già motivatamente disattesa dal Giudice d’appello, considerando quanto meno la mancanza dell’inevitabilità del presunto pericolo, dal momento che bastava eccepire il rapporto col prenditore sottostante all’emissione dei titoli per ottenere la sospensione del pagamento.
Pertanto, in difetto di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., dev’essere accolto il terzo motivo di ricorso, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione in seguito al decorso del relativo termine di sei anni, aumentato di un quarto ai sensi degli artt. 160 e 161 c.p., dalla data di commissione del 21 novembre 2001.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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