Cassazione civile 12708/2010 Locazione: i difetti non denunciati valgono come accettati!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nè il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, nè avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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