Pretura di Pontedera (Pisa) N. 23 – del 28-01-1999 Locazioni, disdetta, atto unilaterale, recettizio (2010-05-27)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Mediante atto notificato il 5.10.1995 B.G. e P.G.,proprietari dell’appartamento posto al primo piano d’un più ampio fabbricato in Palaia Loc.Baccanella,intimavano sfratto per finita locazione nei confronti del conduttore di detto immobile F.L.,citandolo per la relativa convalida all’udienza 24.11.1995.

A sostegno della domanda,gli istanti assumevano che al 30.6.95 era già venuto a scadenza il dedotto rapporto contrattuale,avendolo i precedenti proprietari dell’appartamento disdettato con raccomandata a.r. 28.12.94 sottoscritta peraltro dallo stesso F.per ricevuta.

Il F.spiegava rituale opposizione alla convalida eccependo che,avendo esso intimato ricevuto la lettera di disdetta solo il 3.1.95 (a lui fatta sottoscrivere per ricezione sulla copia ex adverso esibita nell’agosto dello stesso anno),la locazione s’era rinnovata al 30.6.99:l’opponente chiedeva pertanto la reiezione della domanda-in ipotesi-il relativo accoglimento solo per la scadenza indicata da esso conduttore ed infine-in estremo subordine-l’applicazione della proroga biennale ex art.11 della L.n.359/92.

In difetto di istanza ex art.665 c.p.c. veniva disposto il mutamento di rito a mente degli artt.667 e 426 c.p.c. e,previa escussione del teste P.C. (già responsabile dell’Ufficio Postale di Forcoli),all’odierna udienza la causa era decisa come da infrascritto dispositivo di cui era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ pacifico in giurisprudenza che la disdetta della locazione,formulata da una delle parti del rapporto locativo con lettera raccomandata a norma dell’art.3 della L.n.392/78,deve ritenersi dichiarazione unilaterale recettizia ed ha efficacia dal momento in cui la raccomandata stessa sia giunta o deve presumersi giunta a conoscenza del destinatario,con l’adempimento delle formalità connesse al recapito della missiva.

La sottoscrizione da parte del F.per ricevuta in calce alla copia della raccomandata n.5818 del 28.12.1994 esibita dagli attori-in difetto di contrari elementi ed in presenza di esplicita contestazione dell’intimato sull’epoca di tale sottoscrizione-devesi ovviamente presumere apposta successivamente alla spedizione della lettera stessa:non è dedotto nè avrebbe senso che la lettera di disdetta fosse stata prima sottoscritta per ricezione dal destinatario per poi essergli ugualmente spedita.

La missiva in questione (spedita dall’Ufficio Postale di Pontedera in data 28.12.94 e ritirata dal F.in data 3.1.1995) sarebbe pervenuta all’Ufficio Postale di Forcoli in data 30.12.1994 e ritirata dal portalettere per la distribuzione lo stesso giorno:stante l’assenza del destinatario al momento del recapito della lettera al suo domicilio,il portalettere avrebbe lasciato avviso di giacenza "Modello 26" (cfr. attestazione Poste Italiane-Filiale di Pisa Area Servizi Postali Prot.ASP/15228/LT del 15.6.1996).

Al riguardo,s’evidenzia che,mentre sulla data di spedizione e su quella di ritiro del plico in giacenza da parte del destinatario non vi sono dubbi sulla base delle risultanze istruttorie acquisite,la circostanza che l’avviso di giacenza sia stato effettivamente lasciato dal portalettere al recapito del F.sarebbe stato certificato dall’Amministrazione Postale-contrariamente a quanto argomentato dalla difesa di parte attrice in comparsa conclusionale-non già perchè di detto adempimento vi sia traccia nei registri di quest’ultima,bensì per il semplice fatto che "…..la raccomandata fu ritirata presso la sede dell’Ufficio Postale dall’interessato…." (V. deposizione teste escusso).

Ciò che infatti risulta dal "registro di consegna Modello 28" depositato presso l’Ufficio Postale di Forcoli è solo che il giorno 30.12.94 il portalettere avrebbe preso in carico la corrispondenza:rimane invece incerto se l’agente postale si sia recato ed abbia effettivamente rilasciato l’avviso in questione al domicilio dell’intimato il giorno 30.12.94 o in un altro giorno ricompreso tra tale data ed il 3.1.95.

Essendo impossibile reperire l’avviso predetto per verificarne l’emissione e la relativa data (in quanto per prassi viene distrutto al momento della consegna del plico-V.deposizione P.),non può neppure far fede il timbro postale con la data del 31.12.94 apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata de qua:tale timbro a data-come chiarito dal teste P.-deve infatti ritenersi erroneo "…per omesso aggiornamento…" in quanto la relativa apposizione presuppone la firma del destinatario per ricezione del plico.

La firma del destinatario sull’avviso di ricevimento della raccomandata esibita dagli intimanti veniva infatti senz’altro apposta il 3.1.95 (e non il 31.12.94),ossia al momento del ritiro della missiva stessa presso l’Ufficio Postale da parte dell’interessato:l’incomprensibile data "…31-94.." figurante sopra la firma del F.sull’avviso di ricevimento deve intendersi invero 3.1.95,sulla base delle risultanze del registro di consegna Modello 28-cfr. attestazione Poste Italiane-Filiale di Pisa Area Servizi Postali Prot.ASP/15228/LT del 15.6.1996).

In altri termini,non v’è certezza nè del rilascio dell’avviso di giacenza nè soprattutto della data in cui esso sarebbe stato rilasciato dal portalettere per il destinatario,non reperito presso il suo domicilio:non può infatti escludersi-come prospettato dall’opponente-che il ritiro del plico sia avvenuto da parte dell’interessato non già perchè reso edotto da un avviso di giacenza bensì perché semplicemente avvertito informalmente presso lo stesso Ufficio Postale di Forcoli,ipotesi anche questa plausibile per le modeste dimensioni dell’abitato servito da tale Ufficio.

Vale la pena evidenziare che l’ipotesi più verosimile rimane comunque quella che un avviso di giacenza sia stato lasciato al domicilio del Forconi,il quale ebbe così a presentarsi presso l’Ufficio Postale di Forcoli per ritirare il plico (cfr. Punto n.3 della su menzionata attestazione delle Poste 15.6.1996 e dep.P.):ciò che tuttavia non è tuttora provato nè a quanto pare è desumibile dai registri postali-si ripete-rimane comunque la data in cui sarebbe stato lasciato l’avviso di giacenza presso l’abitazione del Forconi.

Poichè tale data è collocabile tra il 30.12.1994 ed il 3.1.1995 devesi conseguentemente escludere la presunzione di conoscenza (cfr.art.1335 c.c.) della dichiarazione unilaterale formulata dai locatori con la citata raccomandata 28.12.94,in tempo utile per impedire alla data 30.6.95 la tacita rinnovazione del rapporto de quo ex art.3 della L. N.392/78 sino al 30.6.1999.

Devesi pertanto dichiarare che la locazione in oggetto verrà a scadenza alla data da ultimo menzionata,essendo comunque ricompresa tale pronuncia nelle conclusioni rassegnate dagli intimanti già con la memoria integrativa ex art.426 c.p.c. depositata il 10.4.1996:avuto riguardo ai criteri di cui all’art.56 della L.n.392/1978 si dispone opportunamente per il rilascio dell’immobile come da infrascritto dispositivo.

L’incertezza della fattispecie induce il giudicante a dichiarare interamente compensate le spese giudiziali inter partes.

P.Q.M.

Il Pretore,definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dagli intimanti B.G. e P.G. nei confronti dell’intimato F.L.,così provvede:

Dichiara che il rapporto di locazione dedotto in giudizio andrà a scadere il 30.6.1999 e-per l’effetto-ordina al F.L. di rilasciare alla piena e libera disponibilità degli intimanti l’immobile di cui in parte motiva entro e non oltre la data del 30.10.1999.

Dichiara interamente compensate le spese giudiziali tra le parti.

Pontedera,lì 28.1.1999

Il Collaboratore di Cancelleria Il Pretore

(Dr.L.Magnesa)

Depositata oggi 28 Gennaio 1999 in Cancelleria

Il Collaboratore di Cancelleria

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *