REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 17 settembre 2009, n. 53

Disciplina dell’attivita’ di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 34 del 21 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge:

Preambolo

Visto l’art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25
febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di
attuazione della legge regionale 12 gennai 1994, n. 3);
Considerato quanto segue:
1. La disponibilita’ degli uccelli da utilizzare come richiami
vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno
accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di
richiami utilizzabile da ciascuno di essi.
2. Nonostante numerose iniziative inerenti l’attivita’ di
allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a
colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilita’
effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle
amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a
disposizione della Regione.
3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il
preoccupante fenomeno dell’acquisizione illegale di uccelli da
richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di
appartenenza.
4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per
regolamentare l’attivita’ di cattura di uccelli a scopo di richiamo
per l’anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali
all’attivazione dei relativi impianti di cattura.
Si approva la seguente legge
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di
uccelli selvatici da richiamo prevista dall’art. 4 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’art. 34, comma 6, della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Art. 2 Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie cosi’ come risulta dall’allegato A alla presente legge. 2. L’importo per la cessione degli esemplari catturati e’ di € 20,00 a soggetto. 4. L’attivita’ di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.

Art. 3

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull’attivita’ di cattura e’
affidata ai soggetti di cui all’art. 51 della legge regionale n.
3/1994.
2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010 all’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al
competente ufficio della Giunta regionale una relazione
sull’attivita’ svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 settembre 2009 MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0799&tmstp=1276848151834

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