REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 19 Norme per la promozione e sviluppo delle attivita’ sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 30 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita’ 1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione ed in armonia con lo Statuto regionale e con i principi fondamentali della legislazione statale in materia, riconosce nello sport e nelle attivita’ motorie e ricreative uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona. 2. La Regione, altresi’, riconosce la funzione sociale degli enti di promozione e dell’associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l’affermazione dello sport di cittadinanza. 3. La Regione persegue gli obiettivi di politica sportiva per tutti i cittadini in collaborazione con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, il Comitato Italiano Paralimpico di seguito denominato CIP, le istituzioni scolastiche, l’associazionismo ed a tal fine programma ed adegua il patrimonio impiantistico esistente sul territorio al fine di garantire la massima partecipazione alle attivita’ sportive e ricreative in ambienti sicuri edidonei.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per sport s’intende qualsiasi forma d’attivita’ fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l’obiettivo del miglioramento della condizione psicofisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali, per favorire la leale competitivita’ nella pratica sportiva, per il miglioramento dello stile di vita.

Art. 3 Sport di Cittadinanza 1. La Regione, ai fini della diffusione della cultura per una corretta pratica delle attivita’ fisico-motorie e dell’integrazione interculturale, promuove le politiche educative, formative, culturali e della tutela socio-sanitaria. 2. A tal fine la Regione: a) promuove e sostiene le iniziative degli enti pubblici e quelle delle associazioni sportive dal cui statuto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, si evincono i criteri ed i principi generali di cui all’art. 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)); b) favorisce l’adeguamento, la qualificazione e lo sviluppo degli impianti sportivi; c) promuove l’integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche ed i relativi interventi in materia d’infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; d) sostiene iniziative e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul proprio territorio sia negli impianti codificati che in ambiente naturale ed urbano e che promuovono l’Umbria nel mondo, con la concessione del marchio di qualita’ Umbria Green Sport di cui all’art. 21; e) riconosce nella scuola il luogo privilegiato per promuovere i valori ed i principi educativi della pratica sportiva, intesa come mezzo d’espressione e formazione della persona e d’acquisizione di un sano stile di vita e pertanto promuove la diffusione delle attivita’ sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell’attivita’ motoria intesa come mezzo educativo fondamentale, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio; f) promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi per una migliore qualita’ dell’offerta dei servizi e delle attivita’ sportive; g) mantiene i necessari collegamenti con il Servizio Sanitario nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attivita’ sportive e motorie; h) promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita’ sportive in favore delle persone diversamente abili riconoscendone l’importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e per l’integrazione sociale.

Art. 4 Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) organizzazione e coordinamento di attivita’ di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione delle banche dati per lo sport; b) programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva al fine di favorirne un’equilibrata distribuzione sul territorio regionale, nonche’ il miglioramento e la qualificazione del patrimonio esistente; c) incentivazione all’accesso al eredito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito; d) promozione ed avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l’abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti svantaggiati; e) definizione degli standard per la formazione degli operatori; f) promozione d’interventi diretti a diffondere l’attivita’ motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonche’ a prevenire il fenomeno del doping.

Art. 5

Funzioni delle province

1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle
materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle forme e delle
procedure di concertazione previste dalla normativa regionale
vigente.
2. Le province, in coerenza con la programmazione regionale,
contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e
delle attivita’ motorie, assicurando il concorso dei comuni e la
partecipazione dell’associazionismo.

Art. 6 Funzioni dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente. 2. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) attivita’ promozionali concernenti la pratica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie; b) elaborazione dei progetti riguardanti l’impiantistica sportiva nel rispetto delle norme regionali, statali e comunitarie; c) rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di centri di attivita’ motoria; d) la vigilanza, il controllo e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 23 sono di competenza dei comuni che le esercitano in conformita’ alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitandone i relativi proventi.

Art. 7 Strumenti di programmazione 1. Sono strumenti della programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge: a) il Piano triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e l’impiantistica sportiva; b) il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motorio ricreativa; c) il Programma annuale di settore per l’impiantistica sportiva.

Art. 8 Piano regionale per la promozione sportiva, motorio ricreativa per le manifestazioni e per l’impiantistica sportiva 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale sociale di cui all’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e in coerenza con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione – DAP – e in armonia con la programmazione regionale generale adotta il Piano regionale triennale per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l’impiantistica sportiva, di seguito denominato «Piano triennale». 2. La Giunta regionale trasmette il Piano triennale adottato al Consiglio regionale, al quale compete l’approvazione dello stesso. 3. Il Piano triennale resta in vigore fino all’approvazione del successivo e, comunque, puo’ essere aggiornato dalla Giunta regionale prima della scadenza del triennio. Le modifiche al Piano triennale seguono il procedimento di cui ai commi 1 e 2. 4. Il Piano triennale nel rispetto della salvaguardia della qualita’ e dell’equilibrio territoriale, stabilisce: a) le finalita’ generali degli interventi regionali nel settore delle attivita’ sportive, motorie e ricreative; b) le priorita’ tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attivita’ motorie nelle scuole; c) le modalita’ operative con cui gli enti locali, i soggetti dell’associazionismo e gli operatori dello sport in genere, secondo il principio di sussidiarieta’, interagiscono all’interno del sistema sport dell’Umbria; d) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione; e) i criteri per qualificare le attivita’ che si svolgono nei centri di attivita’ motoria. 5. Il Piano triennale e’ attuato attraverso il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa di cui all’art. 9 e il Programma annuale per l’impiantistica sportiva di cui all’art. 10.

Art. 9

Programma annuale per la promozione sportiva e motorio ricreativa

1. Il Programma annuale per la promozione sportiva e motorio
ricreativa e’ adottato dalla Giunta regionale ed attua il Piano
triennale di cui all’art. 8. Esso in particolare:
a) indica le modalita’ e i tempi per la realizzazione delle
iniziative in materia di promozione sportiva;
b) individua le iniziative promosse dalla Regione in materia di
promozione sportiva;
c) ripartisce la quota dei contributi per i progetti e le
attivita’ promosse dalla Regione;
d) ripartisce la quota dei contributi per i progetti, gli
studi, le ricerche e le manifestazioni realizzate sul territorio
regionale, proposti dall’associazionismo sportivo e dagli enti
locali, singoli o associati;
e) individua le manifestazioni sportive di rilevante interesse
promozionale, turistico e ambientale che si svolgono sul territorio
regionale.

Art. 10 Programma annuale per l’impiantistica sportiva 1. Il Programma annuale per l’impiantistica sportiva e’ adottato dalla Giunta regionale e contiene le priorita’ e le necessita’ d’intervento in materia di sostegno al patrimonio impiantistico sportivo regionale, comprese le strutture scolastiche. 2. Con il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce le modalita’ e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l’adeguamento e la ridestinazione d’uso del patrimonio impiantistico regionale.

Art. 11 Consulta regionale dello sport 1. La Giunta regionale istituisce la Consulta regionale dello sport di cui si avvale con funzioni consultive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel piano triennale. 2. Fanno parte della Consulta: a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato con funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell’Universita’ degli studi di Perugia; c) un rappresentante dell’Universita’ per Stranieri di Perugia; d) un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale; e) cinque componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali; f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato; g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato; h) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva presenti sul territorio regionale; i) un rappresentante di una Federazione sportiva dell’Umbria; l) tre esperti nominati dal Consiglio regionale; m) un rappresentante dei Servizi di Medicina Sportiva delle Aziende sanitarie locali. 3. Le attivita’ di segreteria della Consulta sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di sport. 4. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. 5. I rappresentanti dei soggetti facenti parte della Consulta di cui al comma 2 partecipano ai lavori a titolo gratuito.

Art. 12 Conferenza regionale dello sport 1. La Regione al fine di analizzare le problematiche della pratica sportiva ed individuare le linee strategiche della programmazione di settore promuove la Conferenza regionale dello sport con la partecipazione delle Autonomie Locali, del CONI, del CIP, dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Universita’ e dell’Associazionismo sportivo.

Art. 13

Monitoraggio delle attivita’ sportive. Osservatorio

1. Nell’ambito del Servizio regionale competente in materia di
sport e’ istituito l’Osservatorio delle attivita’ sportive in Umbria.
2. L’Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali,
il CONI regionale, il CIP, le federazioni sportive, gli enti di
promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in
grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed
analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace
monitoraggio d’impianti, attrezzature, attivita’ ed utenza, per
predisporre e curare l’aggiornamento del quadro completo di domanda
ed offerta nel settore.

Art. 14 Associazioni sportive sociali 1. Accedono ai benefici, anche di carattere economico, di cui alla presente legge le associazioni senza fini di lucro con sede nella Regione che perseguono per statuto finalita’ sociali attraverso interventi motori e sportivi ed in particolare che: a) svolgano attivita’ associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l’inclusione sociale delle persone in difficolta’ socio-economica, quali migranti, persone con disabilita’, tossicodipendenti, anziani, ex-detenuti; b) abbiano attuato progetti educativi contro l’intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale e di genere; c) garantiscano pari opportunita’ di accesso alle attivita’ offerte anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti per le persone a basso o nullo reddito; d) adottino modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale; e) abbiano nel proprio organico almeno un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), ovvero personale di comprovata esperienza nel settore a cui e’ assegnata la responsabilita’ dell’elaborazione e dell’applicazione dei programmi di attivita’ motoria e sportiva.

Art. 15

Tutela della salute dei cittadini e Certificato dello sport leale

1. La Giunta regionale istituisce il Certificato dello sport
leale al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che
praticano attivita’ fisico-sportiva nei centri di attivita’ motoria
aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi erogati a
qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali d’adesione, da
rilasciare ai titolari e gestori.
2. Il Certificato dello sport leale e’ rilasciato dalla Giunta
regionale ai titolari e ai gestori degli impianti di cui al comma 1
che, nel perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei
propri utenti, si avvalgono d’istruttori qualificati in possesso:
a) del diploma ISEF;
b) di laurea in scienze motorie di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta’ e di corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’art. 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
c) di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’ estero.

Art. 16

Autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di impianti
per lo svolgimento delle attivita’ motorie

1. L’autorizzazione per l’apertura di centri di attivita’ motoria
e’ rilasciata dal comune competente per territorio, secondo quanto
previsto dal regolamento attuativo di cui all’art. 27, che ne da’
comunicazione al Servizio regionale in materia di sport.
2. L’autorizzazione contiene almeno la denominazione
dell’impianto, la titolarita’, le tipologie delle attivita’ che si
possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di
apertura.
3. Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato alla verifica
del possesso da parte del titolare dei seguenti elementi:
a) requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza;
b) conformita’ dell’impianto e delle attrezzature al
regolamento di cui all’art. 27;
c) polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per
gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle
attivita’ effettuate all’interno dell’impianto stesso;
d) impiego e presenza costante di un direttore tecnico
provvisto almeno di diploma ISEF;
e) utilizzazione in qualita’ di responsabile sanitario di un
medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia.
4. L’autorizzazione, inoltre, indica le attivita’ e le
attrezzature consentite, nonche’ il numero massimo ammissibile di
praticanti compresenti nell’impianto.
5. La variazione anche di uno solo dei dati di cui al comma 2 e’
comunicata dal titolare del centro di attivita’ motoria al comune
competente.

Art. 17 Sospensione dell’autorizzazione 1. Il comune competente puo’ sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 16 per un periodo minimo di mesi sei e fino ad un massimo di mesi dodici, qualora: a) accerti gravi irregolarita’ nella conduzione dell’attivita’; b) venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attivita’ dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza.

Art. 18

Revoca dell’autorizzazione

1. Il comune competente dispone la revoca dell’autorizzazione:
a) qualora il titolare, nel caso di sospensione
dell’autorizzazione di cui all’art.17, non provvede all’adeguamento
nei termini stabiliti dal comune competente nel provvedimento di
sospensione;
b) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte del
titolare o oggettivi da parte dell’impianto e ne da’ comunicazione al
Servizio regionale competente in materia di sport;
c) nel caso in cui i titolari dell’autorizzazione di cui
all’art. 16 commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego
e’ considerato doping a norma dell’art.1 della legge 14 dicembre
2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita’
sportive e della lotta contro il doping).

Art. 19 Operatori sportivi 1. La Regione, ferme restando le competenze legislative dello Stato in materia, promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attivita’ sportive e fisico-motorie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta di sport. 2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione anche attraverso il coinvolgimento dell’Universita’ degli studi di Perugia – corso di laurea in Scienze motorie -, il CONI, le federazioni sportive, il CIP, gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Art. 20 Scuola e sostegno al merito sportivo 1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport di cittadinanza e sostiene i progetti tesi a valorizzare ed ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante l’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, sostenendo e valorizzando la progettualita’ delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un’adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole. 2. Vengono istituiti: a) il premio «Talento sportivo», destinato ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale, di eta’ non superiore ai diciotto anni, che si siano ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo; b) il premio «Sport di tutti», rivolto al migliore progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalita’ educative e formative di cui la pratica sportiva e’ portatrice. 3. I criteri e le modalita’ per l’assegnazione dei premi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0783&tmstp=1276848151835

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