CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 25 maggio 2010, n. 12731 In materia di responsabilità civile da circolazione stradale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata perché l’attrice non aveva offerto la prova volta a superare la presunzione di concorso colposo stabilita dall’art. 2054, secondo comma, c.c. e poiché aveva ritenuto che, essendo emerso che erano in sosta irregolare anche le altre vetture coinvolte nell’incidente mentre erano parcheggiate, se ne doveva dedurre che anche quella dell’attrice fosse stata parcheggiata in posizione irregolare.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Benché non la violazione in sé dell’art. 2054, comma 2, c.c. (pure di assoluta evidenza, giacché la disposizione normativa non si attaglia al caso di una vettura parcheggiata ed attinta da due vetture che si siano fra loro scontrate) possa venire nella specie in rilievo, trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace con giudizio necessariamente di equità in relazione al valore della controversia, tuttavia risulta nella specie violato il principio informatore della materia posto dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., secondo il quale chi subisce un danno ingiusto per fatto colposo imputabile a più persone ha diritto al risarcimento integrale del danno (ex art. 2043 c.c.) nei confronti di ognuno di loro (ex art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale).
Opinando che il proprietario del veicolo parcheggiato ed indirettamente danneggiato da due vetture coinvolte in uno scontro non potesse ottenere il risarcimento nei confronti di alcuno dei responsabili in qualità di proprietari ed assicuratori (questi ultimi aditi con azione diretta) se non provando a quale dei due conducenti delle vetture scontratesi fosse esclusivamente ascrivibile l’incidente (quindicesima riga della sentenza impugnata), il giudice di pace ha in realtà posto a carico del danneggiato un onere probatorio che non gli competeva, giacché “qualsiasi concorrente nel fatto illecito dannoso, quale che sia il grado del suo apporto causale colposo, è comunque tenuto all’integrale risarcimento nei confronti del terzo danneggiato”.
Va soggiunto che il pur improprio riferimento del giudice di pace all’art. 2054, comma 2, c.c., varrebbe a rendere ancora più evidente la violazione dell’enunciato principio ove quel riferimento fosse inteso nel senso che il giudice di pace aveva ritenuto che entrambi avessero concorso alla produzione dell’evento dannoso nei confronti del terzo. Sta comunque il fatto che, per poter rigettare la domanda, sarebbe stato necessario che il giudice di pace avesse potuto affermare che lo scontro tra i due veicoli non era avvenuto per colpa di alcuno dei due conducenti, in esito alla prova liberatoria che ognuno dei convenuti sarebbe stato tenuto a dare – ex art. 2054, primo (e non secondo) comma, c.c. – per andare esente da responsabilità nei confronti del terzo (l’attore).
La sentenza va dunque cassata per tale assorbente ragione, con rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante, che si atterrà al sopra enunciato principio informatore della materia e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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