Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) del 23.6.2010 Vacanza rovinata, viaggi, turismo, consumerismo, Smarrimento bagaglio, danno patrimoniale, danno morale (2010-06-23)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1480/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni,

T R A

(TIZIA), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. (…) del Foro di (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine allo smarrimento del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00 per la perdita del bagaglio e del suo contenuto, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa nei limiti di € 1.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 15/11/07 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla perdita del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 1.000,00.

Nell’atto di citazione assumeva:

– che, il trasporto veniva garantito dal vettore aereo (Zeta) con partenza da Napoli con il volo AZ1280 ed arrivo a Vienna con il volo AZ0191;

– che, giunta a destinazione si recava presso il nastro trasportatore per prelevare il proprio bagaglio, precedentemente dato in custodia al vettore (Zeta) prima dell’imbarco all’aeroporto di Napoli;

– che, detto bagaglio non veniva riconsegnato perché smarrito;

– che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);

– che, detto bagaglio veniva riconsegnato dopo tre giorni;

– che, in mancanza del bagaglio dove erano custoditi tutti gli indumenti, gli oggetti e gli effetti personali, è stata costretta ad acquistare il necessario per proseguire la vacanza;

– che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n. 13082582053-5 ricevuta il 12/11/07.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale e l’estinzione del diritto fatto valere e, nel merito, contestava la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Nelle more del giudizio, la convenuta Spa Zeta) comunicava che il Tribunale di (…) aveva dichiarato il suo stato di insolvenza, per cui il procedimento veniva interrotto.

Con istanza del 2/10/09 l’attrice riassumeva il giudizio notificando il ricorso alla Spa (Zeta) in data 19/10/09.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 26/5/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale eccepite dalla convenuta Spa (Zeta).

Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.

Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.

La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).

L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).

E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.

E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.

La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.

Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.

Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.

Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta.

L’art. 31 della Convenzione di Montreal (Termini per la presentazione dei reclami), citato dalla convenuta, si riferisce all’ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni.

Nel caso di specie, essendo stato consegnato il bagaglio integro, l’attrice non era tenuta a presentare alcun reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

E’ provato documentalmente e con prova testimoniale, mentre la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia prova del danno subito:

– che l’attrice, nel viaggio di andata Napoli-Vienna subiva lo smarrimento della valigia contenente tutto il vestiario e gli effetti personali;

– che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società (Zeta);

– che, fu costretta ad acquistare tutto il vestiario e gli effetti personali che erano nella valigia smarrita, occorrente per il soggiorno di cinque giorni;

– che, il bagaglio le veniva riconsegnato dopo tre giorni.

Pertanto, a norma della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00.

Questo Giudice, ritiene che detta somma sia più che congrua rispetto all’effettivo danno subito dall’istante la quale, con la sola prova testimoniale non ha provato né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi di vestiario e degli effetti personali acquistati.

Detto importo è comprensivo del danno morale e da vacanza rovinata, così come statuito dalla Corte di Giustizia Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6/5/10:

– Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.

A Detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIA) della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 23 giugno 2010.

IL GIUDICE DI PACE

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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