Corte Costituzionale ordinanza N. 203 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 131 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), promosso dal Tribunale di Palermo sull’istanza proposta
da C. A. con ordinanza del 7 febbraio 2008, iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, nel corso di un
procedimento volto alla liquidazione dei compensi di un ausiliario
del giudice, con ordinanza del l7 febbraio 2008, notificata il
successivo 27 febbraio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella
parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal
giudice siano anticipate dallo Stato;
che il rimettente espone che il 9 agosto 2007, nell’ambito di
un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione
personale dei coniugi, aveva liquidato a favore di C.A., nominata
quale esperta in mediazione, la somma di 614,51 euro per onorari;
che la predetta somma era stata posta «a carico dell’Erario,
salvo rivalsa ex art. 134 t.u. spese legali», sul presupposto che la
consulenza era stata disposta «nell’esclusivo interesse dei minori
(che non sono parte del procedimento) e che, pertanto, in relazione
al tipo di attivita’» non fosse «possibile individuare la parte
soccombente o, comunque, interessata» alla stessa;
che il giudice a quo riferisce che, successivamente, ha
provveduto a modificare il suddetto provvedimento disponendo che il
pagamento delle somme sopra indicate avvenisse mediante il
procedimento della prenotazione a debito, secondo quanto disposto
dalla norma censurata;
che sulla base di tali premesse il rimettente, dopo aver
rilevato che il Tribunale di Trapani ha sollevato analoga questione,
ritiene di dover proporre il presente dubbio di costituzionalita’
onde consentire alle parti processuali di costituirsi dinanzi alla
Corte costituzionale;
che, in particolare, a parere del Tribunale, l’art. 131 del
d.P.R. n. 115 del 2002 si pone in contrasto con gli artt. 24 e 111
della Costituzione «perche’ non e’ detto che gli esperti accettino
l’incarico sapendo che non verranno pagati», potendo comportare cio’
ritardi nella definizione del procedimento o, addirittura, il rischio
di non reperire consulenti e, quindi, pregiudicare il diritto delle
parti ad un giusto processo;
che, sempre a parere del giudice a quo, la mancata previsione
da parte della norma censurata della anticipazione delle spese
comporta l’ulteriore violazione degli artt. 24 e 111 della
Costituzione, in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto
tale disciplina determina una disparita’ di trattamento economico
degli ausiliari del giudice nel processo penale (per i quali e’
prevista l’anticipazione degli onorari a carico dello Stato),
rispetto agli ausiliari utilizzati nel processo civile;
che l’art. 131 violerebbe anche l’art. 36 della Costituzione,
sempre in relazione all’art. 3 della Costituzione, poiche’ esso priva
di fatto l’ausiliario nominato nei procedimenti di separazione dei
coniugi, in assenza di una soccombenza tra le parti, del proprio
compenso a differenza di quanto previsto nel processo penale;
che la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con gli
artt. 30 e 31 della Costituzione, in quanto renderebbe «piu’
difficile o, […] addirittura impossibile l’opera del giudice
finalizzata ad assicurare il minor pregiudizio derivante dalla
separazione ai minori […] sol perche’ figli di genitori non
abbienti»;
che il Tribunale ritiene la questione rilevante nel
procedimento camerale instaurato a seguito della richiesta
dell’ausiliario di liquidazione dei propri onorari, «alla luce della
(necessaria) revoca dell’inciso che li poneva a carico dell’Erario,
essendo le spese della c.t.u. gia’ state divise in parti uguali fra i
coniugi, salvo rivalsa all’esito del giudizio di merito»;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che l’Avvocatura, dopo aver rilevato che l’ordinanza di
rimessione ha come presupposto analoga eccezione di costituzionalita’
sollevata dal Tribunale di Trapani dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 287 del 2008, osserva che il rimettente ha
omesso di tentare una interpretazione conforme a Costituzione della
norma censurata;
che, in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato il
fatto che non vi e’ alcun principio costituzionale che imponga al
legislatore la previsione di un modello unico di liquidazione delle
spese e dei compensi per gli ausiliari del giudice e cio’ anche
tenuto conto della intrinseca diversita’ dei procedimenti – civile e
penale – nell’ambito dei quali essi svolgono la propria opera;
che, comunque, le norme che regolano le spese processuali non
inciderebbero sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce
o si difende in giudizio, risultando, poi, il richiamo all’art. 111
della Costituzione, inconferente.
Considerato che il Tribunale di Palermo dubita, in riferimento
agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 131 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei
consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato;
che la questione e’ manifestamente infondata;
che il rimettente fonda i suoi dubbi di costituzionalita’
sull’errato presupposto interpretativo secondo il quale la norma
censurata puo’ comportare la gratuita’ dell’opera svolta
dall’ausiliario del giudice e, di conseguenza, il contrasto con i
principi costituzionali indicati;
che questa Corte ha, infatti, affermato che l’art. 131 del
d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di
liquidazione degli onorari dell’ausiliario nell’ambito dei giudizi
civili, predispone il rimedio residuale della prenotazione a debito,
proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga
pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti (sentenza n.
287 del 2008; ordinanze n. 195 del 2009 e n. 408 del 2008);
che, poi, quanto alla diversa disciplina dell’anticipazione
degli onorari dell’ausiliario del magistrato nominato nell’ambito del
processo penale, essa trova la sua ragione nella ontologica
diversita’ di tale giudizio rispetto a quello civile (ordinanza n.
408 del 2008);
che, infine, quanto alla presunta violazione dell’art. 111
della Costituzione, e’ sufficiente osservare che il suo richiamo e’
inconferente, in quanto l’art. 131 censurato «disciplinando il
procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall’ausiliario
del magistrato, non e’ idoneo ad incidere sui tempi di celebrazione
del processo cui lo stesso procedimento e’ accessorio» (ordinanza n.
209 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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