Corte Costituzionale ordinanza N. 210 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato
dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale
ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano nel
procedimento vertente tra la Baly s.a.s. e l’Amministrazione autonoma
Monopoli di Stato, con ordinanza del 28 aprile 2008, iscritta al n.
15 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, con ordinanza in data 28 aprile 2008, ha
sollevato, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002);
che il rimettente e’ chiamato a giudicare dell’opposizione,
promossa dalla ditta Baly s.a.s, ai sensi dell’art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso
ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato – ufficio regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige le ha
inflitto la sanzione pecuniaria di 6 mila euro «per aver installato e
consentito l’uso di un apparecchio da intrattenimento sprovvisto dei
richiesti titoli autorizzativi»;
che – secondo quanto riferito dal Tribunale –
l’amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l’incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 il quale
attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
concernenti le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici
finanziari;
che il giudice a quo, su conforme eccezione dell’opponente,
ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale della citata disposizione, dal momento che
l’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie «non in
base all’oggetto del contenzioso, ma in base all’ente finanziario che
le irroga», significherebbe estendere la giurisdizione di un giudice
speciale, quali sono appunto le commissioni tributarie, oltre la
materia di natura tributaria originariamente loro attribuita, in
violazione dell’art. 102 Cost.;
che nel caso di specie, in base all’art. 2 citato, dovrebbe
ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice tributario solo in
quanto la sanzione e’ stata irrogata da un ente finanziario, anche se
essa, essendo stata inflitta per inosservanza di obblighi formali
connessi ad autorizzazioni per l’uso di apparecchi di
intrattenimento, non avrebbe alcun collegamento con obblighi
tributari;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilita’ della
questione prospettata, sostenendo che, successivamente al deposito
dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 130 del
2008, ha dichiarato incostituzionale la disposizione censurata, nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici
finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di
disposizioni non aventi natura tributaria;
che, a fronte di tale pronuncia, secondo l’Avvocatura, spetta
al rimettente valutare se la sanzione pecuniaria in concreto disposta
da uffici periferici dell’amministrazione dei monopoli di Stato ai
sensi dell’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
riguardi o meno la violazione di norme tributarie.
Considerato che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);
che, secondo il rimettente, la citata disposizione, nella
parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, «anche se non
collegate all’inosservanza di obblighi tributari» estenderebbe la
giurisdizione del giudice tributario oltre la materia di natura
tributaria originariamente ad esso attribuita, in contrasto con
l’art. 102 Cost. che vieta la creazione di nuovi giudici speciali;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.
546 del 2002 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate
da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione
di disposizioni non aventi natura tributaria» in quanto «in contrasto
con l’art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria
della Costituzione»;
che la richiamata pronuncia ha dunque investito proprio la
disposizione censurata dall’attuale remittente;
che, pertanto, a prescindere dagli ulteriori profili di
inammissibilita’ che presenta l’ordinanza di rimessione, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile dal momento che
la medesima e’ ormai divenuta priva di oggetto (ordinanza n. 22 del
2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con
l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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