Corte Costituzionale ordinanza N. 191 26 – 28 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 3-6-2010

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n.7), relativa all’insindacabilita’,
ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti
del dott. Antonio Ingroia, promosso dal Tribunale ordinario di Monza,
sezione distaccata di Desio, con ricorso depositato in cancelleria il
16 dicembre 2009 ed iscritto al registro conflitti tra poteri dello
Stato n. 13 del 2009, fase di ammissibilita’.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata
di Desio, in funzione di giudice unico, con ricorso depositato il 21
ottobre 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato in relazione alla delibera del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter,
n.7), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che i
fatti per i quali e’ in corso il procedimento penale a carico di
Raffaele Iannuzzi, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai
sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, espone il ricorrente, il parlamentare e’ chiamato a
rispondere del reato di cui all’art. 595, commi primo, secondo e
terzo del codice penale, perche’ quale autore dell’articolo «Covo
Riina, il processo risorge da Santoro», pubblicato sul quotidiano «Il
Giornale» l’8 ottobre 2006, offendeva l’onore e la reputazione del
dott. Antonio Ingroia;
che, in particolare, nel corso del citato articolo egli
affermava «che il procedimento penale nei confronti degli imputati
Mori e De Caprio e’ stato condotto dal Pubblico Ministero con
l’intento di "chiacchierare", "insozzare", "sputtanare",
"perseguitare" gli imputati mediante "indagini a vuoto, basate sul
nulla e finte richieste di archiviazione fatte apposta per riaprire
le indagini il giorno dopo. All’infinito"; che con il medesimo
intento, l’iscrizione dei nominativi degli imputati nel registro
delle notizie di reato fu eseguita "solo per farne parlare i
giornali, per insozzare e per sputtanare, per "mascariare", tingere
di carbone Mori e De Caprio"; che dopo l’assoluzione degli indagati
il PM Ingroia e’ andato di persona ad accusarli di nuovo e ad
infamarli dinnanzi alla "Cassazione di Michele Santoro", dove,
partecipando in prima persona alla trasmissione di quest’ultimo, "ha
discettato sul suo stesso processo", spiegando che "in sostanza Mori
e De Caprio, benche’ assolti, sono sempre colpevoli"»;
che il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di
Desio, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale
riguardante le prerogative di insindacabilita’ parlamentare, nonche’
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene
che, nel caso di specie, vi sarebbe una carenza assoluta di nesso
funzionale tra le dichiarazioni rese dall’imputato e la sua attivita’
parlamentare;
che, infatti, a sostegno della applicabilita’ della
guarentigia al caso di specie, sempre secondo il ricorrente, non
sarebbero sufficienti le argomentazioni sostenute nell’intervento
effettuato dinanzi all’Assemblea il 16 dicembre 2008 dall’interessato
secondo le quali quanto pubblicato in data 8 ottobre 2006 sarebbe
stato da considerare necessariamente connesso alla propria attivita’
di parlamentare, «atteso che la ragione stessa della sua elezione a
senatore riposava esclusivamente nella sua attivita’ giornalistica»;
che parimenti non condivisibile, ancora ad avviso del
ricorrente, sarebbe quanto affermato nella relazione di maggioranza
secondo cui non sarebbe possibile scindere l’attivita’ di giornalista
da quella di senatore, «stante l’intervenuto mutamento della figura
del giornalista politico», che renderebbe impossibile qualunque
scissione fra l’attivita’ svolta in qualita’ di giornalista e quella
strettamente politica coperta dalla immunita’ prevista dall’art. 68
Cost.;
che, pertanto, il ricorrente chiede a questa Corte di
dichiarare «che non spettava al Senato della Repubblica la
valutazione circa la condotta attribuita al senatore Raffaele
Iannuzzi […] in quanto estranea alla sfera di previsione dell’art.
68, primo comma, Cost.», nonche’ di annullare la delibera del Senato
della Repubblica in data 19 febbraio 2009.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
questa Corte e’ chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine all’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita’;
che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito
soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;
che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono
ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il
Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio,
trattandosi di organo giurisdizionale in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale e’ investito, la
volonta’ del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica,
quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volonta’ in ordine all’applicabilita’ dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte
della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale
ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti del
Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Monza, sezione
distaccata di Desio;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la
presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la
cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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