Corte Costituzionale ordinanza N. 184 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 57, commi 1 e
2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 20 ottobre
2008, depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 ed iscritto al n.
74 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e
depositato il successivo 24 ottobre 2008, la Regione Toscana censura
– in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione – varie
disposizioni e, tra queste, l’articolo 57, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
quanto lesivo della competenza regionale in materia di trasporto
pubblico e dell’autonomia finanziaria regionale;
che i commi 1 e 2 del citato art. 57, nel testo antecedente
alla modificazione introdotta dall’art. 26 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
disponevano rispettivamente che «Le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio
marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una
Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene
nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di
cabotaggio e’ regolata da contratti di servizio secondo quanto
previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni in quanto applicabili al
settore» e che «Le risorse attualmente previste nel bilancio dello
Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di
cabotaggio marittimo sono altresi’ destinate alla compartecipazione
dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l’erogazione di
tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ disposta,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro
tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la
congruita’ e l’efficienza della spesa statale, le Regioni, per
accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di
servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni
stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
che, secondo la ricorrente, le suddette disposizioni, pur
rendendo immediatamente operativo il trasferimento alle Regioni delle
funzioni relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio
pubblico, non garantiscono la copertura finanziaria dei medesimi,
prevedendo soltanto una compartecipazione dello Stato alla spesa
sostenuta dalle Regioni per l’erogazione del servizio, da ripartirsi
in futuro, sempre da parte dello Stato, nei limiti delle risorse
disponibili;
che la norma impugnata, dunque, viola il principio di
autosufficienza finanziaria sancito dall’art. 119 Cost. e comprime
l’ordinario esercizio delle competenze proprie della Regione di cui
all’art. 117 Cost. in materia di trasporto pubblico marittimo,
inevitabilmente pregiudicato dalla mancata copertura integrale della
spesa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le
questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate,
osservando che la norma impugnata dispone un trasferimento dei
compiti di gestione e di amministrazione del servizio pubblico di
cabotaggio marittimo senza incidere in alcun modo sulla competenza
normativa riservata alle Regioni;
che, intervenuta – in data successiva al ricorso –
l’abrogazione della norma impugnata, non ancora applicata, da parte
dell’art. 19-ter, comma 25, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, la Regione Toscana ha formalizzato rinunzia al ricorso,
con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data
28 gennaio 2010, limitatamente all’impugnativa della disposizione
censurata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto
depositato in data 9 febbraio 2010, ha dichiarato di accettare la
rinuncia, limitatamente all’impugnativa della disposizione censurata.
Considerato che la rinunzia al ricorso, qualora sia accettata da
tutte le parti, comporta – ai sensi dell’art. 25 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale –
l’estinzione del processo, limitatamente all’impugnativa della
disposizione censurata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori
questioni di legittimita’ costituzionale poste dal ricorso;
Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *