Corte Costituzionale sentenza N. 185 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della qualita’ del patrimonio edilizio residenziale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-25 settembre 2009, depositato in cancelleria il 29 settembre 2009 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia; Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sabina Ornella Di Lecce per la Regione Puglia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 22-25 settembre 2009, depositato il successivo 29 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita’ costituzionale, in via principale, dell’articolo 5, comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 119 del 3 agosto 2009, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della qualita’ del patrimonio edilizio residenziale», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione; che il citato art. 5, comma 3, lettera c), nel subordinare la realizzazione degli interventi edilizi straordinari, contemplati dalla medesima legge regionale, al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, richiede che il rapporto di pertinenza tra gli spazi a parcheggio e le unita’ immobiliari sia garantito da un atto da trascrivere nei registri immobiliari; che il ricorrente censura la norma in esame in quanto avrebbe introdotto un’ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza legislativa esclusiva e’ riservata la disciplina della pubblicita’ immobiliare; che, in particolare, ad avviso della difesa dello Stato, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell’elenco di quelli soggetti a trascrizione, di cui agli articoli 2643 e 2645 del codice civile e l’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi), pur prevedendo il vincolo pertinenziale tra parcheggi e unita’ immobiliari, nulla dispone in merito alla possibilita’ di trascrivere il predetto vincolo; che, inoltre, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l’assolvimento dell’imposta ipotecaria, ad eccezione delle formalita’ eseguite a favore dello Stato; che, pertanto, anche all’ipotesi di trascrizione in oggetto (non prevista dalla normativa statale) conseguirebbe l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta ipotecaria, con introduzione di una nuova fattispecie imponibile, non disciplinata dalla normativa statale di riferimento; che la norma censurata, dunque, violando le disposizioni statali suddette nel settore della pubblicita’ degli immobili e di pagamento della imposta ipotecaria, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost., in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile; che, come ricordato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento a tale ultima materia questa Corte ha affermato che «nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., pone un limite diretto ad evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile» e che «l’esigenza di garantire l’uniformita’ nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell’ambito dell’ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici tra privati, deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza» (sentenza n. 369 del 2008); che, da ultimo, il ricorrente ha osservato come disposizioni analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame (e, precisamente, gli articoli 9, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attivita’ edilizia» e l’articolo 7, comma 4, della legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25, recante «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati») siano state impugnate dinanzi a questa Corte con i ricorsi n. 50 e n. 56 del 2008; che la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, si e’ costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia respinto perche’ non fondato; che, con atto notificato alla Regione Puglia il 19 gennaio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 28 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la deliberazione del detto Consiglio in data 13 gennaio 2010, ha rinunciato all’impugnazione; che in data 23 aprile 2010 la difesa della Regione ha depositato atto di accettazione della rinuncia. Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’articolo 5, comma 3, lettera c), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 119 del 3 agosto 2009, recante «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attivita’ edilizia e per il miglioramento della qualita’ del patrimonio edilizio residenziale»; che il ricorrente, stante la deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, con atto depositato il 28 gennaio 2010 ha rinunciato all’impugnazione per le motivazioni illustrate nella relazione allegata alla indicata delibera; che, in particolare, in tale relazione si fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 318 del 2009) formatasi su analoga questione relativa ad una norma della Regione Liguria, impugnata per assunta violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e sistema tributario; che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione Puglia con la delibera n. 1034 della Giunta regionale in data 20 aprile 2010, depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 23 aprile 2010; che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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