Corte Costituzionale ordinanza N. 160 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 26 del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio 2005, n. 80), promossi dal Tribunale ordinario di Reggio
Emilia con tre ordinanze del 27 novembre 2007 rispettivamente
iscritte ai nn. 289, 290 e 291 del registro ordinanze 2009 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con tre distinte ordinanze in data 27 novembre
2007, emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale
ordinario di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 76
e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 26 (recte: art. 26, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che i tre giudizi principali hanno ad oggetto l’appello di
altrettante sentenze emesse dal Giudice di pace di Castelovo ne’
Monti, aventi ad oggetto opposizioni avverso provvedimenti di
irrogazione di sanzioni amministrative, per violazione di norme del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada);
che, secondo i provvedimenti di rimessione, di contenuto
sostanzialmente identico, l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 40 del 2006, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n.
689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la sentenza prevista
da detta disposizione, con conseguente rilevanza della questione;
che, ad avviso dei giudici a quibus, la norma censurata si
porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80,
in quanto la delega contenuta in quest’ultima disposizione concerneva
esclusivamente l’introduzione di modificazioni al codice di procedura
civile ed al processo di cassazione, non all’art. 23 della legge n.
689 del 1981.
che, inoltre, secondo i rimettenti, l’abrogazione non era
prevista neppure implicitamente dai principi e criteri direttivi
contenuti nella legge-delega, in quanto l’art. 1, comma 3, lettera
a), della legge n. 80 del 2005, aveva conferito al Governo il potere
di modificare il processo di legittimita’ e di prevedere «la non
ricorribilita’ immediata delle sentenze che decidono di questioni
insorte senza definire il giudizio», ipotesi differente da quella
disciplinata dalla norma censurata;
che in tutti i giudizi e’ intervenuto, con distinti atti, di
contenuto in larga misura coincidente, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma,
censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti, quindi vanno riuniti, ai
fini di una decisione congiunta;
che la questione di legittimita’ costituzionale investe, in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed
in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n.
80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali), l’art. 26,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha
abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal modo impugnabile
con l’appello la sentenza che decide l’opposizione avverso il
provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima
soltanto ricorribile per cassazione;
che una questione identica a quella sollevata dalle ordinanze
in esame, proposta in riferimento agli stessi parametri
costituzionali, e sotto gli stessi profili, tra l’altro, anche dallo
stesso Tribunale ordinario di Reggio Emilia, e’ stata gia’ dichiarata
da questa Corte non fondata (sentenza n. 98 del 2008) e, quindi,
manifestamente infondata (ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8,
n. 127 e n. 192 del 2009);
che dette pronunce hanno sottolineato che la corretta
interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, in
considerazione dello scopo di disciplinare il processo di cassazione
in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a), alla luce del
significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta
funzione, rende chiara l’attribuzione al legislatore delegato della
facolta’ di ridurre i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione
delle sentenze, anche mediante la modifica di disposizioni non
collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza
delle censure;
che le ordinanze non deducono argomenti differenti e
ulteriori rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra richiamate
e, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76
e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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