Corte Costituzionale ordinanza N. 163 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 165, primo
comma, 645, secondo comma e 647 del codice di procedura civile
promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Messina
nel procedimento vertente tra la Societa’ Cooperativa di Navigazione
a r.l. Garibaldi e l’Ital Proget s.r.l. ed altra con ordinanza del 28
novembre 2008 iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo proposto dalla Societa’ Cooperativa di navigazione a r.l.
Garibaldi, il Tribunale ordinario di Messina in funzione di giudice
istruttore, con ordinanza del 28 novembre 2008 (reg. ord. n. 244 del
2009), ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale del
combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647, e 165, primo
comma, codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24 e
111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmata a Parigi il 20 marzo 1952);
che il giudice a quo riferisce che il decreto ingiuntivo era
stato ottenuto il 24 luglio 2007 da Ital Proget s.r.l., che lo aveva
notificato alla Societa’ Cooperativa di navigazione a r.l. Garibaldi;
che l’intimata aveva proposto opposizione notificata il 27
settembre 2007, con invito a comparire per l’udienza del 24 novembre
2007, costituendosi in giudizio il 4 ottobre 2007;
che l’opposta Ital Proget s.r.l., costituendosi in giudizio
il 31 ottobre 2007, aveva eccepito in limine litis la
«improcedibilita’ e/o inammissibilita’ dell’opposizione per la
tardiva costituzione della opponente», sulla base dell’orientamento
giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, secondo
cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione
alla meta’ del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi
dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue
automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di
un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art.
163-bis cod. proc. civ., e che la tardiva costituzione dell’opponente
e’ equiparata alla mancata costituzione, determinando
l’improcedibilita’ dell’opposizione;
che, secondo il giudice a quo, il richiamato diritto vivente
non puo’ essere seguito, anche alla luce delle argomentazioni
sviluppate dal Tribunale di Monza con ordinanza del 5 maggio 2007,
che ha sollevato la stessa questione di legittimita’ costituzionale,
peraltro gia’ definita da questa Corte con ordinanza n. 407 del 2008
di manifesta inammissibilita’;
che l’art. 645 cod. proc. civ. prevede la riduzione dei
termini di comparizione, non anche di quelli di costituzione;
che l’opponente e’ convenuto in senso sostanziale e non ha
pertanto l’onere, presupposto dall’art. 165 cod. proc. civ., di dare
contezza dei documenti al creditore opposto, perche’ questi possa
preparare la difesa, giacche’ costui, attore in senso sostanziale,
gia’ conosce la materia del contendere, per avere introdotto la lite;
che, ove poi l’opponente intenda proporre domanda
riconvenzionale, la citazione in opposizione sara’, limitatamente a
questa, eventualmente nulla per inosservanza del termine a comparire
inferiore al minimo legale, ma non certo improcedibile, se
l’iscrizione avvenga dopo i cinque giorni, nel senso che si
attiveranno i meccanismi di sanatoria disciplinati dall’art. 164 cod.
proc. civ., ma la riconvenzionale non sara’ in alcun modo affetta da
improcedibilita’;
che l’oggetto del giudizio di opposizione e’ determinato dal
ricorso per ingiunzione, non dall’atto di opposizione, e la facolta’
di dimidiare i termini a comparire con l’atto di opposizione appare
al rimettente coerente con le caratteristiche del procedimento
monitorio, che vedono l’inversione delle parti e il succedersi, alla
fase strettamente monitoria, dell’iniziativa impugnatoria
dell’opponente, volta ad instaurare un giudizio ordinario di
cognizione;
che, mentre la ratio della facolta’ di dimidiare il termine a
comparire di cui all’art. 645 cod. proc. civ. e’ l’innestarsi
dell’opposizione sul pregresso procedimento monitorio, la ratio della
dimidiazione prevista dall’art. 163-bis, secondo comma, cod. proc.
civ., consiste nella pronta spedizione della causa e richiede il
vaglio del Presidente del Tribunale sulla sussistenza del presupposto
applicativo della norma;
che l’art. 645, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc.
civ., lascia all’attore la libera facolta’ di ridurre il termine a
comparire, proprio in considerazione del fatto che: a) egli non e’
attore in senso sostanziale, b) l’oggetto del giudizio di opposizione
e’ gia’ stato predeterminato, con il ricorso monitorio, dal creditore
intimante, c) l’opposizione s’innesta su un procedimento
giurisdizionale composito la cui pendenza ad ogni effetto si produce
e si determina, a livello prodromico, con il deposito del ricorso
monitorio e, sul piano della produzione degli effetti sostanziali e
processuali dalla domanda giudiziale, con la notificazione del
decreto ingiuntivo;
che l’equiparazione della costituzione tardiva alla
costituzione mancata, laddove l’art. 647 cod. proc. civ. fa
riferimento soltanto a quest’ultima, non e’ affatto scontata, ne’
puo’ discendere tout court dalla natura impugnatoria
dell’opposizione;
che gli artt. 348, 369 e 399 cod. proc. civ. contemplano
espressamente la sanzione d’improcedibilita’ dell’impugnazione per
tardiva costituzione dell’impugnante, mentre l’art. 647 cod. proc.
civ. disciplina il solo caso della mancata costituzione
dell’opponente e non quello della tardiva costituzione;
che una sanzione d’improcedibilita’ deteriore rispetto ai
consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a
ruolo del processo di prime cure, qual e’ pur sempre il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 cod. proc. civ.), appare
incompatibile con i principi del «giusto processo regolato dalla
legge», poiche’ tale sanzione, a differenza delle suddette regole in
materia d’impugnazioni, non e’ espressamente sancita dalle norme
processuali e, in difetto di cio’, non puo’ essere desunta in via
interpretativa;
che, alla luce del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda ipotesi)
cod. proc. civ., ben puo’ dubitarsi della conformita’ agli artt. 111,
24 e 3 Cost. della norma che, nel diritto vivente, rende
improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo
oltre cinque giorni dalla notificazione;
che la contrarieta’ al principio del giusto processo
«regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) si coglie nella creazione,
per via giurisprudenziale, di una sanzione d’improcedibilita’
dell’opposizione che l’art. 647, primo comma (seconda ipotesi), cod.
proc. civ., commina soltanto per il caso di mancata costituzione
dell’opponente, ma non per quello di costituzione tardiva,
specialmente se si considera che l’opposizione a decreto ingiuntivo
instaura pur sempre un processo di primo grado, in cui l’ipotesi di
tardiva iscrizione a ruolo di una causa non e’ sanzionata
dall’improcedibilita’;
che la disciplina appare altresi’ in contrasto anche con il
diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, cui ogni persona ha
diritto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che verrebbe a
mancare ove si voglia che dal mancato rispetto del termine di soli
cinque giorni derivino effetti irreversibili – anche quando
l’assegnazione di termine a comparire dimidiato ex art. 645 cod.
proc. civ. non sia stata frutto di consapevole scelta – se poi la
sentenza di definizione di giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, ove ne manchi la notificazione, divenga irrevocabile solo
con il decorso del termine di un anno (oltre al periodo di
sospensione feriale);
che nel giudizio e’ intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l’inammissibilita’ e, comunque, per la
manifesta infondatezza della questione, posto che la questione di
legittimita’ costituzionale sollevata dal Tribunale di Monza, cui
l’attuale rimettente si richiama, e’ stata dichiarata inammissibile
dalla Corte costituzionale, per omessa motivazione sulla circostanza
che la dimidiazione del termine a comparire sia stata effettivamente
inconsapevole;
che, nel merito, non risultano prospettate – osserva la
difesa erariale – argomentazioni nuove o diverse rispetto a quelle
gia’ esaminate e disattese dalla giurisprudenza costituzionale che ha
dichiarato la questione manifestamente infondata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Messina dubita della
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli articoli
645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che
l’opposizione a decreto ingiuntivo e’ improcedibile se iscritta a
ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorche’
l’opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all’opposto un
termine inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc.
civ., per violazione degli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione,
nonche’ dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
che la questione proposta e’ manifestamente inammissibile per
una molteplicita’ di ragioni;
che, anzitutto, l’ordinanza e’ carente nella motivazione in
ordine al contrasto con taluni dei parametri costituzionali rilevati;
che l’art. 3 Cost. e’ invocato nella motivazione
dell’ordinanza, senza che tale parametro sia richiamato nel
dispositivo;
che l’eventuale disparita’ di trattamento, con riguardo alla
sanzione dell’improcedibilita’ per tardiva costituzione, e’ solo
intuibile nel riferimento, che compare nella motivazione
dell’ordinanza, alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione
della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza pero’ che la
motivazione sia adeguatamente sviluppata come discriminazione tra
soggetti in posizioni processuali diverse (il che si risolve in
carente motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanze n.
191 del 2009, n. 114 del 2007 e n. 39 del 2005);
che neppure la violazione dell’art. 24 Cost. e’ argomentata,
dal momento che l’ordinanza richiama solo i principi del giusto
processo, sicche’ il dubbio finisce per confluire nell’art. 111
Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una
regola pregiudizievole per le parti, quella dell’improcedibilita’
dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione, sia
per l’assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona
ha diritto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo»;
che se dai principi del giusto processo discende il diritto
ad un «equo vaglio giurisprudenziale», cio’ non toglie che il
processo debba esser governato, per esigenze di certezza e
ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto
va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di
determinate attivita’ (sentenze n. 11 del 2008 e n. 462 del 2006);
che, sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per
verificare la ragionevolezza della sanzione di improcedibilita’
dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente, rispetto
all’esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali,
sicche’, anche in tal caso, si profila la manifesta inammissibilita’
per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, perche’
l’invocazione della disciplina dell’irrevocabilita’ della sentenza
resa in esito al giudizio di opposizione, solo per decorso del
termine annuale, investe un ordine di questioni, relativo alla
stabilita’ delle decisioni rese dal giudice, che e’ diverso dalle
sanzioni processuali per tardivo compimento di attivita’, per non
dire che anche in tal caso vi e’ un termine di decadenza
dall’impugnazione, che puo’ essere piu’ ristretto ove la sentenza sia
stata notificata;
che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
non costituisce disposizione da potere invocare come parametro al
fine di affermare l’incostituzionalita’ delle norme denunciate, dal
momento che la stessa costituisce solo norma interposta al fine di
accertare la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., non
invocato dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione dei diritti
dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Messina, con l’ordinanza in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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