Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 11177 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 23-10-1998, M.G. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Venezia per l’importo di L. 612.142.232, a favore della ROLO BANCA e a carico di E.R., debitore principale, e di M.G., fideiussore. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1603 del 2001, rigettava l’opposizione. Proponeva appello, notificato in data 24-5-2002, M.G.. Costituitosi il contraddittorio, Unicredit Banca S.p.a., (successore di Rolo Banca) chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 7-18/2/2005, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione il M., sulla base di due motivi:

Resiste, con controricorso, la Banca.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1325, 1418, 1936 e 1956 c.c., non avendo la banca osservato canoni di diligenza e solidarietà. Con il secondo, violazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., sostenendo la propria liberazione, in quanto la Banca aveva concesso finanziamenti, nonostante la consapevolezza di un notevole aumento delle difficoltà del debitore principale e, conseguentemente, della sua impossibilità di adempimento.

I motivi possono trattarsi congiuntamente, per strette ragioni di connessione.

Non si ravvisano le violazioni di legge lamentate, in relazione alle quali del resto il ricorso non svolge argomentazioni adeguate.

Precisa correttamente il giudice a quo che la prova della mancanza di buona fede, da parte dell’istituto bancario gravava sul fideiussore che ne assumeva la violazione. Osserva altresì la sentenza impugnata che il M. conosceva il garantito, era comunque nella condizioni di informarsi in ordine all’asserita sua nullatenenza, e doveva presumersi la piena consapevolezza da parte del M. stesso, che l’ E. non sarebbe riuscito ad ottenere il credito, senza la garanzia contestualmente offerta.

Quanto alla previsione di cui all’art. 1956 c.c., circa la liberazione del fideiussore, ove la banca effettui nuove concessioni di credito, nonostante la consapevolezza dell’insolvenza del debitore, essa non si attaglia alla fattispecie in esame. Come, del resto, chiarisce il giudice a quo, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto provare che non di un unico credito si trattava, ma di un "susseguirsi di crediti sempre più a rischio". Per quanto osservato, i due motivi vanno rigettati, siccome infondati.

Conclusivamente va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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