Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 11176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 16-9-1997 ALBA TRASPORTI S.r.l., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro il Banco di Napoli S.p.A., per sentirlo condannare al pagamento di L. 50.348.590.=, quale risarcimento dei danni per la mancata restituzione di sette assegni bancari, accreditati sul suo conto corrente e successivamente addebitati, in quanto risultati insoluti.

Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa per garanzia P.A.D., e comunque, nel merito, il rigetto di ogni domanda avversa. Si costituiva il P., escludendo ogni sua responsabilità al riguardo.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 6-6-/2-7-2002, rigettava la domanda.

Interponeva appello ALBA TRASPORTI s.r.l., con atto notificato in data 11-11-2002. Costituitosi il contraddittorio, tanto il Banco di Napoli che il P., chiedevano rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza 21-10/4-11-2005, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione ALBA TRASPORTI, sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il Banco di Napoli.

Non ha svolto attività difensiva il P..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, là dove essa precisa che l’appellante non ha fornito prova specifica del danno subito. Con il secondo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1173 c.c., anche in relazione al R.D. n. 1736 del 1933 e D.Lgs. n. 385 del 1993, in punto responsabilità ed obbligo di risarcimento a carico della Banca.

I motivi possono trattarsi congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi. La parte del secondo motivo, riferita alla responsabilità della Banca, appare ultronea, in quanto il giudice a quo ritiene sussistente la responsabilità della Banca. La sentenza impugnata precisa che gli assegni de quibus furono versati sul conto corrente dell’ALBA TRASPORTI, e che gravava sul Banco di Napoli la prova dell’avvenuta restituzione dei titoli all’avente diritto, che essa non ha dato. Aggiunge il giudice a quo che la trasmissione in fotocopia di tre dei sette assegni in questione, non può ritenersi equipollente alla restituzione in originale dei titoli, e non esonera la banca da ogni responsabilità.

All’affermata responsabilità della Banca, potrebbe conseguire risarcimento del danno, che peraltro non è in re ipsa, ma deve essere provato. E la sentenza impugnata, con congrua e non illogica motivazione, precisa che l’odierno ricorrente non ha provato la sussistenza del danno, limitandosi ad affermare che dalla mancata restituzione dei titoli è conseguito un danno pari alla somma indicata dagli assegni stessi, non andati a buon fine. Si tratta, all’evidenza, di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede.

I motivi vanno dunque rigettati, in quanto infondati.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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