Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 15-03-2011, n. 10442 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.D. avverso l’ordinanza emessa in data 17.11.2009 dal Tribunale di Trento, in sede di riesame, che rigettava la richiesta di riesame formulata ex art. 324 c.p.p. per il dissequestro dell’autovettura Ford Escort tg. (OMISSIS) di sua proprietà, in relazione al procedimento per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) a suo carico, deducendo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p., comma 1 e la violazione ed erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione all’art. 186 C.d.S..

Con atto in data 15.10.2010, qui pervenuto a mezzo fax in pari data, l’Avv. Alberto Pinalli, difensore e procuratore speciale di C. D., dichiarava di rinunciare al ricorso attesa la cessazione della materia del contendere a seguito della sentenza della Corte di Appello di Trento in data 22.7.2010.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal procuratore speciale del ricorrente, comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) e comma 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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