Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 15-03-2011, n. 10441 Circolazione stradale Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di N.M. avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso che ha rigettato l’istanza di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p. avverso il decreto in data 9.12.2009 con cui il GIP convalidava il sequestro preventivo d’urgenza operato dai Carabinieri del N.O.R. di Conegliano e disponeva il sequestro preventivo dell’auto Porsche Carrera di proprietà di N.M., indagato per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif.., comma 2 bis.

Deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) assumendo che, non essendo stato raggiunto il limite, nella seconda prova, di g/l 1,6, dal momento che la legge indica g/l 1,5 e non già 1,50, non poteva ritenersi la fattispecie penale prevista dalla c.d. terza fascia.

Denunzia, altresì, la violazione dell’art. 104 disp. att. c.p.p. come novellato dalla L. n. 94 del 2009, assumendo che la mancata trascrizione dell’auto, quale bene mobile registrato, presso i competenti uffici del relativo verbale di p.g. nei relativi registri, era causa di inesistenza del vincolo.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima censura, si osserva che correttamente il Tribunale ha ravvisato gli estremi della fattispecie più grave relativa all’art. 186 C.d.S., lett. c) comma 2.

Invero, come già rilevato da questa Corte (Sez. 4^, n. 32055 del 7.7.2010, Rv. 248200), la modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie, con progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che ne derivano in termini di sinistri stradali.

In quest’ottica è pertanto contraddittorio che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia inteso negare alcuna valenza ai centesimi.

Seguendo la tesi del ricorrente, infatti, l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporta di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c).

Pertanto, nella fattispecie de qua, con riferimento alla lett. c), il valore da superiore a 1,5 g/l, viene di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l.

La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa.

Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

In assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve quindi affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra considerata non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il (secondo e più favorevole) valore rilevato ed accertato sulla persona di F.A., pari a 1,58 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli rientra ampiamente nella ritenuta fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

Non meno infondata è la seconda censura, dal momento che la trascrizione del provvedimento di sequestro presso i competenti uffici, costituisce mera modalità esecutiva dell’imposizione concreta del vincolo ai fini della pubblicità dichiarativa dello stesso verso i terzi, ma di certo non vale a degradare il decreto del giudice applicativo della misura cautelare reale a mero presupposto inefficace inserito in una fattispecie a formazione progressiva che si realizza, sotto il profilo costitutivo, solo con la trascrizione.

Infatti, non appena tale decreto, benchè prima della trascrizione, venga portato a legale conoscenza del destinatario, onera quest’ultimo del rispetto del vincolo rendendo operative a suo carico le fattispecie criminose di cui agli artt. 334 e 335 c.p..

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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