Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 15-03-2011, n. 10438

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G. propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 6 maggio 2010 con il quale il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria revocava de plano, su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dallo stesso GIP. A fondamento della revoca il giudicante rilevava che dagli atti allegati all’istanza della agenzia delle Entrate risultava che il reddito complessivo dell’istante per l’anno 2006 ammontava ad Euro 10.138,00, percepiti dall’INPS, e, pertanto, superiore al limite di Euro 9.723,84.

Il difensore, con un unico motivo, si duole dell’erronea applicazione della legge con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, avendo il giudicante fatto riferimento, ai fini della esclusione dal beneficio, al reddito lordo e non invece a quello relativo all’imponibile IRPEF, che legittimava la sua assistita ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso è infondato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 prevedeva, nell’anno 2007, come condizione per l’ammissione al beneficio, che il richiedente avesse un reddito imponibile, ai fini della imposta personale sul reddito, non superiore a Euro 9.723,84 (ora Euro 10,628,16 ai sensi del D.M. 20 gennaio 2009).

La medesima norma, per l’accertamento del requisito reddituale, fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

La norma, poi, al comma 3, per quanto interessa, attribuisce rilevanza ai fini della determinazione dei limiti del reddito, anche ai redditi che per legge sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ciò premesso, la decisione del giudice è in linea con la disciplina di settore. Il legislatore, come emerge dalla normativa sopra indicata, sottoposta più volte al vaglio della Corte costituzionale, ai fini della determinazione della non abbienza necessaria per fruire del beneficio, prende in considerazione non solo i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo d’imposta, ma anche tutti redditi (anche derivanti da attività illecite) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti (sempre che rientrino nel presupposto dell’IRPEF), anche se esclusi dalla base imponibile.

Ciò che rileva, pertanto, ai fini di interesse, è il reddito risultante dall’ultima dichiarazione, in quanto indicativo delle condizioni personali, familiari e tenore di vita dell’istante, (v. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale in data 17-3-1992 n. 144), a nulla rilevando quindi la pretesa limitazione al solo reddito netto, secondo una interpretazione contraddetta dalla rilevata finalità della norma che si fonda sulla capacità reddituale, l’unica rilevate ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale condizione di non abbienza.

A dimostrazione del fatto che il legislatore assume l’elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d’imposta come indice della condizione dell’interessato, è da tenere presente, infatti, che ai fini della determinazione della non abbienza necessaria per fruire del beneficio assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell’IRPEF (in particolare, i redditi esenti).

Al medesimo fine è stato dato rilievo ai redditi percepiti in un dato periodo d’imposta ma assoggettati a tassazione separata, la cui caratteristica è essenzialmente quella di far parte di un’autonoma base imponibile (v. Sez. 4^, 11 ottobre 2007, Gulino, rv. 237791) Nella stessa linea interpretativa è stato altresì ritenuto (v. Sez. 4^, 15 aprile 2008, Iannì ed altro, rv. 239893) che nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR. Ulteriore conferma in tal senso si rinviene in quelle decisioni che hanno affermato che ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale deve tenersi conto anche dell’indennità dell’Inail per inabilità assoluta (v. Cass. civile, Sez. 1^ Sez., 6 marzo 1999, n. 1934, Paolantoni c. Proc. Rep. Pret. Catanzaro) ed in quelle pronunce secondo le quali non va computata al fine della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio l’indennità di accompagnamento istituita dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, non costituendo quest’ultima un reddito quanto piuttosto un’erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell’opera di terze persone (Sez. 1^, 27 febbraio 2002, Salomone, rv, n. 222022).

La decisione impugnata è quindi, sotto questo profilo, corretta ed incensurabile, all’evidenza, è l’apprezzamento fattuale sul reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, operato dal giudicante sulla base del reddito risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a quello indicata dalla legge per l’ammissione al patrocinio.

In questa prospettiva, sono così destituite di fondamento le doglianze del ricorrente incentrate su una interpretazione dell’art. 76, secondo la quale il legislatore avrebbe inteso per reddito imponibile ai fini IRPEF quello imponibile fiscale, comprensivo di tutte le detrazioni fiscali spettanti al cittadino secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 10, 11 e 12.

Nè la individuazione di un "tetto" reddituale complessivo e l’inclusione di tutte le componenti di reddito, pur se esenti da tassazione, appare in alcun modo irragionevole, trattandosi di scelte frutto dell’esercizio della discrezionalità del legislatore nell’ammettere al beneficio fasce più o meno ampie di soggetti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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