Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 15-03-2011, n. 10436 Aggravanti comuni danno rilevante Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal GUP del Tribunale di Ancona in data 23.9.2009 con la quale veniva applicata a I.F. per i reati di cui all’art. 624 bis c.p. e artt. 585 e 390 c.p. (commessi il (OMISSIS)) la pena complessiva, con concessione di attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4, di mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa convertita la pena detentiva, in ragione di Euro 38 pro die, in quella di Euro 7.640,00 di multa rateizzata in 30 rate mensili.

Deduce il ricorrente la violazione di legge in relazione all’art. 135 c.p. come novellato dalla L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 62, che prevede Euro 250, o frazione di Euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva. Con la conseguenza che la pena detentiva di mesi sei avrebbe dovuto essere determinata in Euro 45.000,00 ed aumenta tata a Euro 45.800,00 per l’aggiunta della multa.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

Invero, come a suo tempo affermato da questa Corte (Sez. 1^, n. 1333 del 25.11.1994, Rv. 200351; Sez. 1^, n. 5703 del 29.11.1994, in proc. Violi, non massimata), in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le disposizioni di cui all’art. 135 cod. pen. e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, comma 1 e L. 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1 (che ha modificato il citato art. 135 c.p.) e così anche la L. n. 94 del 2009, richiamato art. 3, comma 62, sono norme di natura sostanziale e non processuale.

Pertanto, essendo la sentenza impugnata di applicazione di pena su richiesta delle parti stata pronunciata dopo la data di entrata in vigore della sopra richiamata legge 94/2009 per un reato commesso anteriormente a tale data (4.3.2007), (benchè, all’epoca fosse vigente la novella apportata dalla L. n. 134 del 2003, art. 4 alla L. n. 689 del 1981, art. 53 che aveva stabilito non solo l’importo di 38 Euro giornalieri di cui all’art. 135 c.p. quale minimo invalicabile, ma anche un massimo, pari a 380 Euro, sia pur in rapporto alle condizioni economiche dell’imputato) giustamente il giudice del merito, nel sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria della specie corrispondente, ha recepito l’accordo delle parti che hanno convenuto la pena in maniera corretta e non illegale ragguagliando ogni giorno di pena detentiva, secondo al legge allora più favorevole (ex art. 2 c.p., comma 4, non essendo ancora intervenuta l’elevazione a 250 Euro pro die del ragguaglio della pena detentiva ex art. 135 c.p.), in base al minimo all’epoca vigente. E, come sempre, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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