T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 400 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F. ha a suo tempo ottenuto dal Comune di Losine il permesso di costruire 7 settembre 2009 n°8, relativo ad un edificio residenziale, che a mente di tale permesso si sarebbe dovuto realizzare, fra l’altro, con tetto a copertura in "laterizio tipo semicoppo" e lattonerie, ovvero scossaline e pluviali, in "rame semicrudo" (doc. ti ricorrente 2 e 3, copie permesso di costruire ed elaborato tecnico che rappresenta le finiture); in corso d’opera, peraltro, riteneva di sostituire detti materiali con tegole in cemento piane e lattonerie in semplice acciaio inossidabile; del relativo abuso domandava la sanatoria, che le veniva accordata con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, subordinatamente al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 5.164, ritenuta comunque inferiore ad un presunto incremento di Euro 8.000 del valore dell’immobile che all’abuso sarebbe conseguito (doc. ti ricorrente 4, 5 e 1, copie dell’ordinanza di ripristino, della richiesta di sanatoria dell’abuso e del provvedimento impugnato).

Avverso tale provvedimento, propone in questa sede impugnazione sulla base, in ordine logico dei seguenti tre motivi:

– con il primo di essi, rubricato come terzo a p. 5 del ricorso, deduce violazione dell’art. 36 del DPR 6 giugno 2001 n°380, nel senso che a suo dire, trattandosi di difformità da un permesso di costruire, si sarebbe dovuta applicare una sanzione commisurata alla parte d’opera difforme dal permesso, non già al costo di costruzione;

– con il secondo motivo, rubricato come primo a p. 3 del ricorso, deduce violazione dell’art. 37 del citato DPR 380/2001, in quanto, anche a ritenere applicabile, come fatto dal Comune, la norma citata, relativa agli interventi assentibili con DIA, la sanzione, commisurata all’incremento di valore dell’immobile, si sarebbe potuta anzitutto determinare solo su parere, nella specie omesso, dell’Agenzia del territorio, e comunque è stata nella specie determinata in misura massima in modo irrealistico, perché le difformità hanno, se mai, diminuito il pregio dell’immobile stesso;

– con il terzo motivo, deduce infine violazione dell’art. 11 della l. 24 novembre 1981 n°689, norma generale in tema di commisurazione della sanzione entro il massimo e il minimo edittale, non avendo il Comune tenuto conto del carattere minimale dell’abuso.

In subordine, chiede comunque che il Giudice adito ridetermini la sanzione in misura equa.

Il Comune intimato non si è costituito.

La Sezione, accolta l’istanza cautelare come da ordinanza 14 maggio 2009 n°321, all’udienza del giorno 9 febbraio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’asserito errore in cui il Comune sarebbe incorso nell’individuare la norma sanzionatoria, è infondato e va respinto. E’ senz’altro vero, in via generale, che il T.U. 6 giugno 2001 n°380 prevede due distinte norme, gli artt. 36 e 37, che disciplinano, rispettivamente, l’accertamento di conformità per gli interventi soggetti a permesso di costruire e quello per gli interventi sottoposti a D.I.A.. Il provvedimento impugnato però coordina tale disciplina con quella regionale, che all’art. 41 della l.r. 11 marzo 2005 n°12, che equipara, per gli interventi come quello per cui è causa, la D.I.A. alla domanda di permesso di costruire, e quindi, in una dichiarata ottica di favor rei, applica la disciplina valida per la prima.

2. E’ invece corretto quanto sostiene la ricorrente nel secondo e assorbente motivo, ovvero che il Comune avrebbe in concreto fatto errata applicazione della norma sanzionatoria. Il comma 4 dell’art. 37 T.U. edilizia infatti commisura la sanzione da applicare per ottenere, come nella specie, l’accertamento di conformità, all’incremento di valore dell’immobile; prescrive però che tale incremento- ad evidenti fini di garanzia- sia determinato da un organo terzo, l’Agenzia del territorio, che nella specie non è stata interpellata.

3. Bisogna poi aggiungere che nel caso di specie non è nemmeno chiaro quali criteri l’amministrazione abbia seguito nel determinare la sanzione così come in concreto applicata. La stessa infatti dovrebbe, secondo il testo normativo, essere commisurata all’incremento di valore dell’immobile, ma rimane non spiegato come tale incremento si possa essere determinato in seguito a modifiche – la sostituzione di tegole e lattonerie previste in origine in terracotta e rame con identici elementi in materiali di minor pregio- che secondo comune esperienza invece deprimono il valore dell’immobile interessato. E’ per tale motivo che questo Giudice, come si specifica per completezza, non ritiene di disporre degli elementi per rideterminare in via autonoma la sanzione di che trattasi.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento 20 febbraio 2009 prot. n°289 del Responsabile dell’ufficio tecnico Segretario generale del Comune di Losine;

b) condanna il Comune di Losine a rifondere a M.F. le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 (millecinquecento) oltre contributo unificato nonché IVA e CPA di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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