Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 15-03-2011, n. 10433 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.V. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 17 settembre 2010 con la quale è stata confermata l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 7 agosto 2010 che ha applicata, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla ritenuta sufficienza della gravità del fatto ai fini della sussistenza dell’esigenza cautelare in questione.

Con secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle esigenze cautelari in raffronto con la posizione dei coindagati.

Con terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla valutazione dell’insufficienza delle altre misure cautelari applicabili.

In data 11 gennaio 2011 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia all’impugnazione avendo il G.I.P. competente già provveduto alla revoca della misura della custodia cautelare in carcere, con il conseguente venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore non è certamente efficace, trattandosi di atto dispositivo personale che, pertanto deve essere sottoscritto dal ricorrente personalmente.

Il ricorso è comunque inammissibile, avendo il difensore rappresentato che la misura cautelare in questione, è stata revocata dal G.I.P. per cui è venuto a mancare l’interesse a coltivare l’impugnazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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