T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 397 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– sono impugnati un ordine di demolizione (ricorso principale) ed una nota del Comune che ricorda che, non essendo stata chiesta la sospensiva al Tar nel ricorso principale, l’ordine di demolizione va eseguito (ricorso per motivi aggiunti);

– il ricorso principale contro l’ordine di demolizione è fondato sulla tesi che si tratterebbe non di opera in assenza di permesso di costruire, ma opera in assenza di d.i.a. (primo motivo), per di più dotata di conformità urbanistica (secondo motivo) e relativa all’intero deposito, e non soltanto all’ampliamento non autorizzato (sempre il secondo motivo);

– la circostanza che l’abuso debba essere qualificato come in assenza di d.i.a. o di permesso di costruire in sé e per sé non è rilevante – perché anche le opere abusive astrattamente realizzabili in d.i.a. sono suscettibili di demolizione quando sono prive di conformità urbanistica, sono soltanto le opere abusive astrattamente realizzabili in d.i.a. dotate di conformità urbanistica che possono essere sanzionate con la sola pena pecuniaria (l’art. 37 ultimo comma d.p.r. 380/01 richiama infatti gli artt. 31 e ss. d.p.r. 380/01) – si tratterebbe quindi al più di un vizio formale nella motivazione eventualmente scrutinabile in base alla regola dell’art. 21octies co. 2 l. 241/90,

– la ricorrente sostiene che il manufatto sarebbe conforme alla normativa urbanistica e che come tale avrebbe potuto anche essere sanato, ma non risulta aver presentato alcuna istanza di sanatoria sul punto, l’amministrazione non può essere onerata di valutare preventivamente la possibilità di sanare l’opera posto che rientra nella disponibilità del proprietario chiedere la sanatoria,

– sulla questione della posizione esatta di edificio da abbattere, si ritiene che nel procedimento davanti all’autorità comunale non sia stato provato che una parte dell’opera fosse antecedente al 1967 (o che almeno in giudizio non sono stati dedotti elementi a sufficienza sul punto),

– il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di lesività dell’atto impugnato, in quanto nella nota 13. 12. 2010 il Comune "verificato che nel ricorso (…) al Tar non avete chiesto la sospensione del provvedimento impugnato, comunica che non sussistono motivi oggettivi per non pretenderne il suo adempimento" "comunica che entro gg. 15 procederà a verificare se avete proceduto a demolire il deposito oggetto dell’ordinanza" "ricorda che ai sensi dell’art. 33 l’inottemperanza alla ingiunzione a demolire comporta l’obbligo di avvio del procedimento per l’immissione nel possesso dell’area di sedime del manufatto abusivo (…)";

– in definitiva nella nota del 13. 12. 2010 il Comune ricorda che c’è un ordine di demolizione in corso che va comunque eseguito, ed avverte che andrà a verificare l’adempimento, e ricorda cheper legge ci sarà un seguito; nessuna di queste statuizioni è lesiva, e pertanto il ricorso per motivi aggiunti è presentato in difetto di interesse;

– nulla sulle spese, in quanto si è costituita in giudizio soltanto la parte soccombente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso principale.

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per motivi aggiunti.

NULLA sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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