Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 15-03-2011, n. 10432 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. propone ricorso avverso l’ordinanza emessa il 9 agosto 2010 dal Tribunale del riesame di Milano con la quale è stata confermata l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 24 luglio 2010 con la quale è stata disposta, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 110 cod. pen., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ed art. 80, comma 2 per aver, in concorso con C.A., C.F. e N.T., posto in essere una compravendita di un quantitativo imprecisato ma ingente di sostanza stupefacente del tipo marijuana non inferiore a Kg. 12.

Il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 291 c.p.p., comma 1, art. 309 c.p.p., comma 5 deducendo la nullità dell’ordinanza ex art. 178 c.p.p., lett. c) avendo il Tribunale rigettato, con motivazioni ritenute illogiche, l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura, con riferimento ad un’intercettazione ambientale non presente nel fascicolo trasmesso dal P.M. procedente al G.I.P. al momento della richiesta della misura cautelare, nè nel fascicolo trasmesso dal P.M. al tribunale del riesame.

Con secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 conseguente all’inutilizzabilità dell’intercettazione di cui al primo motivo di gravame, per cui l’ingente quantità dovrebbe essere considerata considerando il mercato di riferimento.

Con terzo motivo si deduce l’incompetenza per territorio stante l’incertezza geografica del mercato di destinazione dello stupefacente in questione.

Con quarto motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al requisito della gravità indiziaria con riferimento allo specifico comportamento contestato allo S..

Con quinto motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al requisito delle esigenze cautelari.

Con nota pervenuta alla cancelleria della Corte di Cassazione in data 31 dicembre 2010 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore non è certamente efficace, trattandosi di atto dispositivo personale che, pertanto deve essere sottoscritto dal ricorrente personalmente.

Il ricorso è comunque inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Il primo motivo riguarda l’illegittimo utilizzo di un’intercettazione ambientale non compreso, nel fascicolo trasmesso al G.I.P. procedente e, successivamente, al Tribunale per il riesame. Il ricorrente ripropone analogo motivo di ricorso già proposto in sede di appello ed al quale il Tribunale territoriale ha dato corretta risposta. Va comunque considerato che l’attuale ricorrente non ha proposto richiesta di visione dell’intercettazione in questione, e, comunque, si tratterebbe di una sola intercettazione contestata non decisiva ai fini della decisione, essendo presenti ulteriori elementi indiziari che sono sufficienti a mantenere valido il giudizio di sufficienza del quadro indiziario a carico dell’imputato.

Il secondo motivo relativo alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 è pure manifestamente infondato. Infatti in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 è configurabile quando, sulla base di un accertamento che il giudice di merito deve condurre in concreto – indipendentemente dal riferimento a prefissati indici quantitativi, non contemplati dal legislatore – la sostanza sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto (da ultimo Cass. 3 giugno 2010 n. 24571).

Il terzo motivo relativo alla competenza territoriale è generico in quanto non è motivata l’indicazione della indicata competenza del Tribunale di Roma. Va comunque rilevato che alla competenza del Tribunale di Busto Arsizio fa riferimento anche altro provvedimento in atti del Tribunale di Venezia.

Gli ultimi due motivi relativi alla gravità degli elementi indiziari ed alle esigenze cautelari sono generici. D’altra parte il tribunale territoriale offre una dettagliata ricostruzione dei fatti contestati descrivendo analiticamente tutti i mezzi istruttori e, in particolare, le intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite, ed i riscontri registrati; quanto alle esigenze cautelari considera, altrettanto dettagliatamente, l’ampiezza del giro del commercio di stupefacenti in cui è inserito l’imputato, desunta da specifiche circostanza pure dettagliatamente descritte.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *