Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 15-03-2011, n. 10431 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dr. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con provvedimento del 26 ottobre 2010 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l’appello proposto da S.L. avverso l’ ordinanza del 23 settembre 2010 con cui la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva in relazione al procedimento per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere coltivato e detenuto illecitamente, all’interno di pertinenza della propria abitazione, al fine di cederla successivamente, sostanza stupefacente del tipo cannabis ed hashish, in quantità pari a circa Kg. 4, oltre a svariato materiale atto al taglio della sostanza stupefacente ed al confezionamento delle dosi. Il Tribunale territoriale ha motivato tale provvedimento considerando le modalità del fatto e, in particolare, la rilevante quantità di sostanza stupefacente di cui l’indagato era in possesso, che inducono a ritenere sussistenti collegamenti del medesimo indagato con la malavita organizzata e, d’altra parte, il tempo trascorso non è sufficiente a ritenere affievolite le esigenze cautelari dovendosi considerare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica al fine di apprezzare il mutamento della situazione valutata all’epoca dell’imposizione della misura cautelare.

Il S. propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare il ricorrente deduce che il Tribunale territoriale avrebbe omesso ogni motivazione riguardo alla necessità della misura cautelare in questione, limitandosi a ripetere una massima giurisprudenziale relativa alla non sufficienza del tempo trascorso dall’inizio della misura.

Con secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriore difetto di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione allorchè, nell’affermare la necessità di elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari, non avrebbe considerato affatto il comportamento tenuto dall’indagato durante il periodo trascorso agli arresti domiciliari ed in cui ha regolarmente prestato attività lavorativa anche in ore notturne senza dare luogo ad alcun problema.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il Tribunale territoriale ha fornito una succinta ma adeguata motivazione del provvedimento impugnato richiamando, in relazione all’attualità delle esigenze cautelari, il precedente provvedimento del tribunale del riesame che ha già considerato gli elementi ora riproposti, sostituendo la misura cautelare in carcere con quella meno affittiva degli arresti domiciliari. Il medesimo Tribunale ha fatto riferimento anche a precise circostanze di fatto, quali il rilevante quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato e la disponibilità di strumenti atti alla preparazione di dosi, rilevando logicamente il pericolo di reiterazione nel reato; pertanto non si è limitato a citare la massima giurisprudenziale riguardante il rilevo del tempo trascorso dall’inizio della misura ai fini dell’attualità delle esigenze cautelari.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto, proprio citando la massima giurisprudenziale suddetta, il Tribunale ha evidentemente inteso affermare che il comportamento dell’imputato e l’osservanza delle prescrizioni impostegli, non sono sufficienti ad affermare il venir meno delle esigenze cautelari, in presenza di altri elementi, peraltro dettagliatamente indicati, citati più sopra.

La congruità e logicità della succinta motivazione fanno sfuggire ogni censura di legittimità al provvedimento impugnato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *