Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 15-03-2011, n. 10428 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.S., a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gorizia in data 8 ottobre 2009 con la quale è stata dichiarata inammissibile per difetto di procura speciale del soggetto proponente, l’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso in data 21 ottobre 2008 dal medesimo G.I.P. e con il quale o stesso B. era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 3.420,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Il ricorrente deduce erronea applicazione ed inosservanza dell’art. 461 cod. proc. pen. in quanto tale norma prevede la possibilità di proporre opposizione al decreto penale di condanna sia per l’imputato che per il proprio difensore eventualmente nominato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il difensore è soggetto legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, senza alcuna necessità di mandato specifico. A tal fine la nomina può essere a lui conferita, con le ordinarie formalità, sia prima dell’emissione del decreto, che successivamente (per tutte Cass. 23 luglio 2007 n. 28078).

Il G.I.P. presso il Tribunale di Gorizia, nel dichiarare inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna emesso in data 21 ottobre 2008 nei confronti dell’attuale ricorrente per mancanza di procura speciale rilasciata al difensore, non ha correttamente interpretato l’art. 461 c.p.p., ritenendo non legittimato tale difensore.

La procura speciale non è richiesta dal comma 1, secondo il quale l’opposizione può essere proposta dall’imputato (e dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), personalmente o a mezzo del difensore. Il difensore dell’imputato era dunque legittimato a proporre opposizione per il fatto che era già stato nominato difensore di fiducia del B., come risulta dallo stesso provvedimento del G.I.P.. Va quindi disposto l’annullamento senza rinvio de. provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gorizia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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