Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 11349 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che P.S., con ricorso del 26 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 3 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del P. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la decisione del ricorso secondo giustizia con compensazione delle spese -, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 7.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il P., con ricorso del 29 ottobre 1999, aveva promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte un giudizio per ottenere l’annullamento di una serie di atti amministrativi con i quali la Regione Piemonte aveva provveduto a dare attuazione al C.C.N.L. del marzo 1999 per il personale non dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie locali; b) il Tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza del 21 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato ha affermato che: a) il ricorso proposto a nome del ricorrente, nell’originale depositato presso la Corte è del tutto privo della sottoscrizione autografa originale da parte del difensore indicato, ossia del prof. avv. Pietro L. Frisani e reca solamente l’apposizione, effettuata con assoluta evidenza con un mezzo meccanico, di un timbro "Pietro Frisani"; b) del pari, l’autentica della procura non reca la sottoscrizione autografa del difensore ma l’apposizione, sempre effettuata evidentemente con mezzo meccanico dello stesso timbro "Pietro Frisani"; c) sia il ricorso, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., comma 1, sia la certificazione del difensore della autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura ad litem, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, debbono essere sottoscritti dal difensore con firma autografa.
Motivi della decisione

che, con i tre motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione: a) la omessa considerazione che la paternità e la riferibilità dell’atto al difensore, Avv. Pietro L. Frisani, non è mai stata posta in contestazione da alcuno, tenuto conto che parimenti senza contestazione sono state compiute dallo stesso difensore le consuete attività processuali in difesa dei propri clienti; b) la omessa considerazione che l’orientamento della Corte di cassazione risulta "improntato nel senso della riconosciuta prevalenza del rispetto dei paradigmi sostanziali dell’ordinamento anche in presenza di ipotesi astrattamente non rispettose del dato meramente formale degli atti" e che, dunque, l’art. 125 cod. proc. civ., può ritenersi osservato allorquando gli elementi indicati nell’atto notificato rendono possibile desumere la provenienza dell’atto da un difensore munito di mandato; c) l’affermata equiparazione firma=autografia, la quale comporta che la presenza di un segno grafico (timbro) riferibile al difensore viene considerata tamquam non esset, nonostante che l’ordinamento processuale, ispirato alla libertà delle forme, esiga il rispetto della funzione e, conseguentemente, l’idoneità di forme diverse dall’autografia della sottoscrizione, purchè idonee a dimostrare la riconducibilità dell’atto al suo autore,- d) l’omessa considerazione che l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, richiede che il difensore certifichi che la firma del cliente sia autentica, ma non anche che la sottoscrizione dello stesso difensore sia autografa;

che il ricorso non merita accoglimento;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che, nella specie, dagli atti risultano i fatti – comunque incontestati tra le parti – che: a) l’originale del ricorso, proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, reca in calce non già la sottoscrizione autografa del difensore ma un timbro recante la dicitura "Pietro Frisani"; b) analogamente, le procure ad litem, conferite al difensore su fogli separati materialmente congiunti al ricorso recano in calce, dopo la sottoscrizione del conferente, non già la sottoscrizione autografa del difensore ma lo stesso timbro recante la dicitura "Pietro Frisani";

che la menzionata L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 2 – disponendo:

"La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d’appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’art. 125 cod. proc. civ." – ribadisce, da un lato, la necessità della sottoscrizione del difensore, imposta dal richiamato art. 125 cod. proc. civ., comma 1, e richiede, dall’altro, che tale difensore sia munito di "procura speciale";

che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte – condivisa dal Collegio – è fermissima nel ritenere che, poichè l’art. 125 cod. proc. civ., prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, in quanto la sottoscrizione – quale elemento formale cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore – è elemento indispensabile per la valida formazione dell’atto di parte (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 1275 del 2011, nonchè la sentenza n. 8042 del 2006);

che inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte – parimenti condiviso dal Collegio -, la funzione del difensore di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, e art. 125 cod. proc. civ., comma 1, pur trovando il proprio fondamento in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, in quanto la dichiarazione della parte – con la quale questa assume su di sè gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere – è destinata a dispiegare i suoi effetti nell’ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10240 del 2009 e 6047 del 2003);

che, nella specie, la contemporanea mancanza della sottoscrizione del difensore sia in calce al ricorso per equa riparazione, sia in calce alla sottoscrizione della parte conferenti la procura ad litem impedisce di applicare quel consolidato orientamento della Corte, secondo cui, allorquando tale elemento formale, cui l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi emergenti nello stesso atto, non ricorre alcuna invalidità dell’atto medesimo, come nel caso in cui – con riferimento al ricorso per equa riparazione – la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce al ricorso, risulti tuttavia apposta per certificare l’autenticità della sottoscrizione di conferimento della procura ad litem redatta nelle forme di cui all’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, giacchè, in tal caso, la firma del difensore realizza lo scopo non solo di certificare l’autografia cella sottoscrizione di conferimento del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di equa riparazione e di assumerne, conseguentemente, la paternità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8042 del 2006 cit. e 9490 del 2007);

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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