Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-01-2011) 15-03-2011, n. 10400

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30 luglio 2010, il Tribunale di Milano, sezione per il riesame, annullava l’ordinanza emessa il 5.7.2010 dal GIP in sede con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. nei confronti di B.G., del quale disponeva l’immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

Il Tribunale, ripercorse le vicende investigative che avevano consentito di individuare l’esistenza di "locali" criminali collegate alla ‘ndrangheta calabrese e di identificare i responsabili di tali insediamenti di stampo mafioso nel territorio lombardo, escludeva la sussistenza della gravità indiziaria al rilievo che, dall’analisi delle conversazioni oggetto di intercettazione egli non era visto di buon occhio per essersi posto in conflitto con gli altri affiliati tanto da esser destinatario di un attentato incendiario e per non aver manifestato disponibilità a portare a termine i compiti che gli venivano affidati (se gli venivano affidati).

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà – manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria perchè il Tribunale (dopo aver dato atto dell’esistenza dell’associazione criminale e della partecipazione di B. G. in quanto appartenente alla "locale" di Bollate e poi di Rho) contraddittoriamente ne esclude la rilevanza perchè non sarebbero stati individuati specifici ruoli a lui attribuiti senza tenere conto che in tema di reato associativo di tipo mafioso la condotta di partecipazione non si compendia in uno "status" ma implica un ruolo dinamico comportante un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale per l’esistenza e il rafforzamento dell’associazione, senza che occorra l’individuazione di un ruolo specifico, la cessazione del carattere permanente del vincolo potendo compendiarsi solo nell’avvenuto recesso volontario e non sulla base di elementi indiziari di incerta valenza; – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver fatto derivare la mancanza della gravità indiziaria sulla pretesa violazione delle regole dell’associazione, pur avendo dato atto della sua presenza all’interno del sodalizio; – manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova, per aver omesso di considerare un elemento decisivo risultante dagli atti e specificamente richiamato nell’ordinanza genetica relativo al ruolo svolto in occasione del delitto verificatosi nella notte del 25.1.2010 (omicidio a seguito di rissa nel pubblico esercizio denominato (OMISSIS)) allorchè l’App. dei CC Be.Mi., dopo avere occultato prove a carico di B.C., si intratteneva a parlare con B.G. che gli stringeva la mano, gesto giudicato significativo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, dopo aver dovuto esplicitamente riconoscere che, sulla scorta delle conversazioni oggetto di intercettazione, l’indagato risultava essere affiliato al "locale" di Rho; che tale affiliazione era tollerata da alcuni associati (ma evidentemente voluta da altri), per le intemperanze e per i comportamenti non consoni alle regole, tanto da meritare una sanzione, con ragionamento contraddittorio ne desume l’estraneità, dopo averne esplicitamente riconosciuto la "presenza all’interno del sodalizio". Peraltro ha omesso di dar conto del significato dell’episodio del 25.1.2010 rammentato dal PM ricorrente e preso in esame dal GIP, in tal modo non ottemperando all’obbligo di motivazione, che impone al giudice di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a fondamento della decisione difforme oggetto di riesame (cfr. Cass. Sez. 6, 29.4- 27.5.2009 n. 22120; Cass. Sez. 17.10-11.11.2008 n. 42033; Cass. Sez. 6. 27.5-3.7.08 n. 27061).

L’ordinanza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Milano, per nuovo esame che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, risolva le rilevate contraddizioni e colmi il denunciato vuoto motivazionale.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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