T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-03-2011, n. 718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che:

il Commissario ad acta ha depositato, in data 8.3.2011, la propria relazione finale, con allegata documentazione, nella quale si dà atto che la sentenza di questa Sezione n. 156/2008 è stata eseguita;

il difensore dei ricorrenti, all’udienza del 10.3.2011, ha confermato l’avvenuta ottemperanza della citata sentenza n. 156/2008, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del presente contenzioso;

nella scrittura privata di transazione, conclusa fra le parti della presente causa in data 10.1.2011 e depositata in giudizio dal Commissario ad acta, le parti stesse hanno regolato anche il regime delle spese legali, prevedendone la corresponsione a favore dei signori T. e D.M.;

il contratto di transazione (cfr. art. 1965 del codice civile), pone fine alla lite insorta, sulla base dell’accordo costituente manifestazione dell’autonomia private delle parti, sicché il Collegio, nel rispetto della transazione intervenuta, decide di non provvedere sulle spese della presente fase di ottemperanza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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