Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 15-03-2011, n. 10426 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Ufficio giudiziario in data 11 dicembre 2009 con il quale il magistrato respingeva la richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di L.P. in ordine al reato di cui all’art. 116 C.d.S., ritenendo la pena richiesta incongrua rispetto al fatto contestato.

Il ricorrente deduce deve ritenersi abnorme il provvedimento con cui il gip rifiuti la richiesta del pm di emissione del decreto penale ritenendo incongrua la pena sollecitata ma senza fornire alcuna motivazione sulla incongruità della pena.

Il ricorso è inammissibile perchè la legge non appronta alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento del G.i.p. che rigetta la richiesta di emissione di decreto penale.

Nè il provvedimento può essere qualificato come atto abnorme perchè, come correttamente osserva il P.g. in sede nella sua requisitoria, il provvedimento di rigetto è un atto previsto dal codice (e quindi corretto sotto il profilo strutturale), e perchè non crea alcuno stallo processuale, potendo l’inquirente promuovere l’azione emettendo decreto di citazione. In tal senso si è già espressa questa Corte con sentenza n. 45290 dell’11.11.2008 rv.

242377, che il Collegio interamente condivide.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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