Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 15-03-2011, n. 10425 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 11.1.2010 il gip di Parma ordinava al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti del legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato ora Trenitalia spa.

Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’avv.to D’Aponte, per conto del legale rappresentante di Trenitalia spa, deducendone l’abnormità sotto il profilo della mancata identificazione del soggetto nei cui confronti si sollecitava la formulazione dell’imputazione.

Dopo la presentazione del predetto ricorso e prima della presente decisione è intervenuta una decisione del medesimo gip di revoca del provvedimento impugnato, essendo necessario preliminarmente identificare il legale rappresentante in questione ed iscriverlo nel registro degli indagati.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile stante il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Non ritiene il Collegio di disporre la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione di cui all’art. 616 c.p.p., in applicazione del principio secondo cui il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione, sopravvenuto alla sua proposizione, comporta che alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè alla sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Cass. Sez. 6^ 6.3.2003 n. 22747 Caterino rv. 226009).
P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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