Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2011, n. 11334 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma le sentenze del Tribunale di Milano n. 2890, n. 2891 e n. 2899 del 2005, che hanno, rispettivamente, dichiarato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e G.F., B.A. e C. M., con decorrenza dalla data di inizio del primo rispettivo rapporto a termine e hanno, altresì, ritenuto simulati i rapporti part-time.

La Corte d’appello di Milano, in primo luogo, precisa che è infondata l’eccezione di rinuncia alla impugnazione dei contratti per avere i lavoratori sottoscritto dichiarazioni di non avere nulla a pretendere al momento del pagamento dell’indennità di fine rapporto alla scadenza di ogni contratto a termine. Infatti, tali dichiarazioni, come ritenuto dal Tribunale, sono del tutto generiche e non comprovano alcuna volontà abdicativa delle proprie pretese, dovendo considerarsi soltanto delle c.d. quietanze liberatorie.

La Corte, inoltre, ritiene pacifico che il primo contratto a termine stipulato tra le parti non corrisponde all’ipotesi prevista dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. b), ma, per effetto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, alla fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva, secondo la quale l’assunzione a termine è consentita per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie", nei periodi da giugno a settembre nonchè in dicembre, senza obbligo di indicazione nel contratto del nominativo del dipendente sostituito.

Conseguentemente, poichè la norma contrattuale si esprime in termini di "necessità", ad avviso della Corte d’appello, tale elemento – che riguarda il periodo da giugno a settembre nonchè il mese di dicembre – deve essere preso in considerazione da quando il singolo contratto a termine è stato stipulato: altrimenti l’apposizione del termine potrebbe non essere "necessaria".

Nella specie, tale elemento non è stato provato dal datore di lavoro in quanto i tabulati e i prospetti di cui alla memoria di costituzione della società provano soltanto il dato complessivo dell’elevato numero di assenze del personale per ferie, ma non il minor numero dei lavoratori assunti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, con specifico riferimento, se non al giorno, almeno ai periodi di assenza di ciascuno.

Quanto all’orario di lavoro, la previsione del part-time risultante nei contratti stipulati fra le parti si deve considerare meramente apparente, come rilevato dal Tribunale. Sicchè la disciplina sul part-time prevista dal c.c.n.l., richiamata nell’atto di appello della società, è stata del tutto ignorata e si deve ritenere che i lavoratori non abbiano dato soltanto una generica disponibilità a lavorare nel caso di esigenze di prestazioni supplementari, ma hanno acconsentito a dare la prestazione con orario pieno e flessibile.

Pertanto, in considerazione delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, si deve pervenire alla conversione del rapporto part- time in rapporto full-time, senza che possa assumere alcun rilievo in contrario l’eventuale inequivoca volontà manifestata dalle parti di concludere un rapporto part-time.

2. Il ricorso di Autostrade per l’Italia s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resistono con controricorso G. F., B.A. e C.M..

3.- Le parti hanno anche depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ., nelle quali hanno preliminarmente dedotto che C. M. in corso di causa ha sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale – ritualmente depositato in copia presso la cancelleria di questa Corte – concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto anche dal rappresentante della Autostrade per l’Italia s.p.a.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Rileva, in primo luogo, il Collegio che. come si è detto, in corso di causa è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice C.M., oltre che dal rappresentante della Autostrade per l’Italia s.p.a., in data 6 ottobre 2010.

Dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi reciprocamente atto di aver risolto, al momento, ogni questione derivante direttamente o indirettamente dagli intercorsi contratti a termine, oggetto del presente giudizio, e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivanti dagli stessi e comunque dall’attività lavorativa svolta fino al momento dalla C. per Autostrade per l’Italia s.p.a..

Il suddetto verbale di conciliazione appare idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle suddette parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della lavoratrice sopra indicata, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SU. 29 novembre 2006, n. 25278; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1700; Cass. 7 maggio 2009, n. 10553).

3.- In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con riguardo alla C. e, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le relative spese del giudizio, per la parte di rispettiva competenza.

La suddetta estinzione, ovviamente, non riguarda la parte della controversia che si riferisce ai rapporti tra la ricorrente e i lavoratori G.F., B.A..

4.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 2113 cod. civ. e art. 1362 cod. civ., e segg..

Si contesta che la Corte d’appello abbia escluso che dalle dichiarazioni di rinuncia sottoscritte dalla lavoratrice al termine di ogni rapporto possa evincersi una volontà abdicativa dei diritti azionativi nell’attuale giudizio ed abbia, invece, ritenuto che si tratti semplicemente di quietanze liberatorie.

Viceversa, dalla lettura delle dichiarazioni stesse si desumerebbe che l’oggetto della rinuncia, ancorchè non specificamente indicato, non è circoscritto alle pretese retributive, ma è ampio e generale e comprende "qualsiasi causale" nei confronti della società datrice di lavoro, inoltre la volontà abdicativa di ogni pretesa derivante dai singoli contratti a termine sarebbe desumibile anche dal fatto che in ogni rinuncia sono indicate le date di inizio e fine del singolo rapporto cui si riferisce la rinuncia stessa.

5.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione al L’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 2, punto 3, c.c.n.l. del 4 aprile 1995.

Si contesta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che il primo dei contratti sottoscritti, rispettivamente, dal G. (con decorrenza 16 luglio 1998) e dal B. (con decorrenza dal 16 luglio 3998) fossero disciplinati dall’art. 2, punto 3, del c.c.n.l. del 4 aprile 1995, le cui previsioni sarebbero state violate.

Si sostiene con la L. n. 56 del 1987, art. 23, è stata data, in materia di contratti a termine, una "delega in bianco" alla contrattazione collettiva, senza il vincolo della individuazione di ipotesi specifiche o, comunque, omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge.

Nella specie, con la richiamata norma contrattuale, le parti hanno concordato di prevedere la possibilità di assunzioni a termine, per quanto qui interessa, per fare fronte al fenomeno collettivo delle ferie e non per provvedere alla sostituzione di singoli lavoratori.

Conseguentemente, l’Azienda per dimostrare di aver rispettato la indicata clausola contrattuale deve solo fornire il numero complessivo di giornate lavorate da chi è stato assunto con contratto a termine per fare fronte al fenomeno delle ferie e il numero complessivo di giornate di ferie fruite dai lavoratori a tempo indeterminato, relativamente all’intero periodo per il quale è ammessa la stipulazione di contratti a tempo determinato e non con riguardo al solo periodo di vigenza dei singoli contratti di lavoro a tempo determinato.

6.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rappresentato dalla mancata valutazione delle istanze istruttorie e dei dati contenuti nelle memorie difensiva di primo grado della società (integralmente riportate nell’atto di appello), nonchè dei documenti allegati al fascicolo di parte della società stessa (tabelloni-presenza e tabelle riepilogative).

Si sostiene che il richiamo operato, sul punto, dalla Corte d’appello alla inutilità ed inidoneità delle allegazioni e deduzioni a prova articolate dalla società in primo grado non sarebbe sufficiente a dare conto della ritenuta illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti in causa.

7.- Con il quarto motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1230 cod. civ., oltre che della previsione di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..

La ricorrente rileva che l’eventuale violazione della disciplina prevista dalla L. n. 863 del 1984, art. 5, non ha come conseguenza la conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Milano.

Infatti, deve essere attribuita rilevanza pregnante all’elemento convenzionale. Nella specie, tale elemento avrebbe dovuto portare univocamente ad escludere la suddetta trasformazione, visto che era stato pattuito che al lavoratore veniva riconosciuta la facoltà di rifiutare le prestazioni eccedenti l’orario part-time e ciò non era compatibile con la volontà di trasformare il rapporto da part-time a full-time.

8.- Il secondo motivo – che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del l’ art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. (v. per tutte:

Cass. SU 23 settembre 2010. n. 20075: Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso soltanto un estratto (composto da due articoli) del contratto collettivo invocato e, in prossimità dell’udienza, ha depositato copia integrale del c.c.n.l. del settore del 15 luglio 2005 e, quindi, ha omesso di effettuare il prescritto deposito integrale del contratto collettivo del 4 aprile 1995 cui si riferisce il presente ricorso.

L).- Ne deriva l’improcedibilità dell’intero ricorso e la conseguente condanna della società Autostrade per l’Italia s.p.a. alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

10.- In sintesi, sulla base delle considerazioni svolte:

a) deve essere dichiarato estinto il giudizio nei confronti di C.M., con compensazione tra le parti delle relative spese giudiziali;

c) per il resto, il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente Autostrade per l’Italia s.p.a. al pagamento delle relative spese del presente giudizio di legittimità, in favore di G.F. e B.A., liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di C. M., con compensazione delle relative spese giudiziali.

Dichiara il ricorso improcedibile per il resto e condanna la società ricorrente al pagamento delle relative spese del presente giudizio di legittimità, in favore di G.F. e B.A., liquidate in Euro 35,00 per esborsi e in Euro 2000,00 per onorario complessivo, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *