Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 15-03-2011, n. 10414 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza proposta da N.A. di revoca della misura della custodia cautelare applicatagli a fini estradizionali.

2. A seguito di segnalazione Interpol, il N., cittadino (OMISSIS), veniva arrestato dalla Compagnia dei Carabinieri di Taormina in data 21 dicembre 2009.

Il Presidente della Corte di appello di Messina, in data 23 dicembre 2009, accertata la reale identità dell’arrestato, che affermava di chiamarsi L.I., e convalidato l’arresto, applicava al predetto la misura della custodia in carcere ritenendo sussistere il pericolo di fuga.

L’Autorità della Repubblica di Ucraina trasmetteva domanda di estradizione, pervenuta al Ministro degli Esteri in data 20 gennaio 2010. 3. Con sentenza in data 22 marzo 2010, la Corte di appello di Messina dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione verso la Repubblica di Ucraina del N., nei cui confronti il Tribunale di Golosiyivskyy aveva emesso in data 30 novembre 2009 un provvedimento di cattura per il reato di omicidio premeditato in danno di S.O. avvenuto nella notte tra il (OMISSIS).

4. A seguito di ricorso avverso detta decisione, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, in data 21 giugno 2010 annullava la sentenza impugnata nel punto relativo all’accertamento della identità dell’estradando, rinviando per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria.

5. Nelle more del giudizio di rinvio, l’estradando sollecitava la revoca della misura applicatagli, rilevando che, in mancanza degli accertamenti sulla sua reale identità, erano venuti meno i presupposti del mantenimento della misura stessa.

6. Nella ordinanza in epigrafe si osserva che, proprio in quanto sono in corso detti accertamenti, e in vista della trattazione della udienza per il merito della domanda di estradizione, fissata al 21 ottobre 2010 (ma successivamente rinviata all’11 gennaio 2011), una eventuale scarcerazione dell’estradando avrebbe comportato un concreto pericolo di sottrazione agli accertamenti in questione.

7. Ricorre per cassazione l’estradando, a mezzo del difensore avv. Tommaso Autru Ryolo, che, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 715 e 718 cod. proc. pen., osservando che la mancata identificazione rendeva illegittimo il mantenimento della misura cautelare applicata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, deve ritenersi infondato.

2. Il ricorrente osserva che non è stata raggiunta la prova della sua identità, e ciò determinerebbe la illegittimità della misura applicatagli a fini estradizionali.

In realtà gli accertamenti su tale aspetto sono ancora in corso presso la Corte di appello di Reggio Calabria, a ciò investita dalla ricordata sentenza di annullamento di questa Corte della precedente sentenza della Corte di appello di Messina.

E considerato che il dubbio sulla identità del ricorrente deriva dalle sue stesse affermazioni, che, seppure non prima facie inverosimili, contrastano con le attestazioni provenienti dall’ Autorità della Repubblica di Ucraina, perchè possa dirsi se sia effettivamente insussistente tale presupposto di estradabilità è necessario attendere il completamento delle indagini in corso ad opera della Corte di appello reggina.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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