Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2011, n. 11333 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 2808 del 2004, che ha dichiarato la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra Autostrade per l’Italia s.p.a. e C.C. solo con riferimento alla nullità del termine relativo al contratto di lavoro del 7 dicembre 1999, ritenendo invece legittima l’apposizione del termine con riguardo agli altri tre contratti, stipulati rispettivamente nel 1997, 1998 e 1999.

La Corte d’appello di Milano, in primo luogo, precisa che le scritture sottoscritte dalla C. alla conclusione dei singoli rapporti a termine costituiscono classiche quietanze a saldo, come tali non soggette al disposto dell’art. 2113 cod. civ..

La Corte respinge, poi, il motivo dell’appello principale secondo cui sarebbe erronea la decisione del Tribunale di considerare illegittimo il contratto di cui alla lettera di assunzione del 7 dicembre 1999, non avendo la società offerto di provare che nel periodo dicembre 1999-febbraio 2000 (di durata del contratto della C.) presso la stazione di (OMISSIS) (sede di lavoro della C.) si sia effettivamente riscontrata la "necessità di gestire temporaneamente il servizio di esazione nella fase di revisione tecnico-organizzativa connessa con il programma di automazione ed i conseguenti riflessi sull’organico" (come richiesto dalla contrattazione collettiva).

La Corte, inoltre, ritiene pacifico che i primi due contratti a termine stipulati tra le parti non corrispondono all’ipotesi prevista dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. b), ma, per effetto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, alla fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva, secondo la quale l’assunzione a termine è consentita per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie", nei periodi da giugno a settembre nonchè in dicembre, senza obbligo di indicazione nel contratto del nominativo del dipendente sostituito.

Conscguentemente, viene confermata la decisione del Tribunale sulla legittimità del termine apposto ai primi due contratti in argomento, visto che tali contratti sono stati stipulati nel periodo giugno- settembre (rispettivamente del 1997 e del 1998).

D’altra parte, diversamente da quanto sostenuto dalla lavoratrice, non si ritiene necessario che il datore di lavoro fornisca la prova dell’esatta correlazione tra l’assunzione a termine e la vacanza del personale per l’intero periodo di durata del contratto nella sede di assunzione, visto che richiedere una simile prova equivarrebbe ad applicare un regime non dissimile da quello proprio della fattispecie legale, ove l’apposizione del termine è consentita solo per necessità sostitutive.

Con analoga argomentazione viene altresì confermata la decisione del Tribunale in ordine alla legittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo giugno 1999-31 ottobre 1999. con la causale della "necessità di sopperire alle maggiori esigenze dell’esazione pedaggi connesse con P espansione del traffico nel periodo maggio-ottobre".

La fattispecie è contemplata nell’art. 2, punto 2, del c.c.n.l. e, anche in questo caso, si deve ritenere che la società abbia assolto l’onere probatorio a suo carico con la produzione di copia dell’autorizzazione ministeriale attestante l’aumento della media de flusso del traffico nel periodo in contestazione presso la stazione (OMISSIS) ove la C. prestava servizio.

2.- Il ricorso di Autostrade per l’Italia s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi, illustrati da memoria;

resiste con controricorso C.C..
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 2113 cod. civ. e art. 1362 cod. civ., e segg..

Si contesta che la Corte d’appello abbia escluso che dalle dichiarazioni di rinuncia sottoscritte dalla lavoratrice al termine di ogni rapporto possa evincersi una volontà abdicativa dei diritti azionativi nell’attuale giudizio ed abbia, invece, ritenuto che si tratti semplicemente di quietanze liberatorie.

Viceversa, dalla lettura delle dichiarazioni stesse si desumerebbe che l’oggetto della rinuncia, ancorchè non specificamente indicato, non è circoscritto alle pretese retributive, ma è ampio e generale e comprende "qualsiasi causale" nei confronti della società datrice di lavoro, inoltre la volontà abdicativa di ogni pretesa derivante dai singoli contratti a termine sarebbe desumibile anche dal fatto che in ogni rinuncia sono indicate le date di inizio e fine del singolo rapporto cui si riferisce la rinuncia stessa.

3.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., della L. n. 56 del 1987, art. 23, oltre che della previsione di cui all’art. 2, punto 3, c.c.n.l. del 4 aprile 1995.

Si contesta che la Corte d’appello, omettendo la valutazione di decisive emergenze istruttorie, abbia escluso che nel verbale di accordo del 29 ottobre 1999 e nella prova testimoniale richiesta dalla società (e non ammessa) fossero rinvenibili riferimenti alle circostanze di fatto che la società avrebbe dovuto allegare e dimostrare per sostenere la legittimità del termine apposto al contratto stipulato con la C. il 7 dicembre 1999.

Si sostiene con la L. n. 56 del 1987, art. 23, è stata data, in materia di contratti a termine, una "delega in bianco" alla contrattazione collettiva, senza il vincolo della individuazione di ipotesi specifiche o, comunque, omologhe rispetto a quelle già previste dalla legge.

Nella specie, con la richiamata norma contrattuale, le parti hanno concordato di prevedere la possibilità di assunzioni a termine, per quanto qui interessa, in conseguenza dell’attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative, stabilendo altresì che l’individuazione dei fabbisogni e dei tempi prevedibili di utilizzazione avrebbe costituito oggetto di esame preventivo con le competenti strutture sindacali secondo le procedure di cui all’art. 48, punto 4, dello stesso c.c.n.l..

Conseguentemente, la legittimità del contratto a termine in argomento (stipulato per il periodo 8 dicembre 1999-7 febbraio 2000) avrebbe dovuto essere valutata solo sulla base di quanto previsto dagli accordi sindacali che hanno accompagnato il processo di automazione de qua e l’esistenza di tali accordi, con il conseguente appoggio delle OO.SS., avrebbe dovuto essere considerata sufficiente e tale da sollevare la società Autostrade da uno specifico onere probatorio al riguardo.

4. – Il secondo motivo – che, in ordine logico, deve essere esaminato per primo – è improcedibile.

Per consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. (v. per tutte:

Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075: Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358).

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso soltanto un estratto (composto da due articoli) del contratto collettivo invocato e, in prossimità dell’udienza, ha depositato copia integrale del c.c.n.l. del settore del 15 luglio 2005 e, quindi, ha omesso di effettuare il prescritto deposito integrale del contratto collettivo del 4 aprile 1995 cui si riferisce il presente ricorso, oltre che degli accordi sindacali in esso richiamati.

5.- Ne deriva l’improcedibilità dell’intero ricorso e la conseguente condanna della società Autostrade per l’Italia s.p.a. alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimila, che liquida in Euro 25,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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