Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 15-03-2011, n. 10399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 17.8.2010 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 27.7.2010 nei confronti di A.R. per tentata estorsione, aggravata per avere commesso il fatto al fine di agevolare il clan Anastasio.

Il Tribunale rilevava che dai discorsi ascoltati e riportati nell’ordinanza impugnata era dato apprendere che G.C., M.L., e F.S. nel febbraio 2010 si erano recati presso il cantiere edile diretto da MO.Fr. per richiedere il pizzo per conto di Don A.F. ovvero A.R. che in seguito il MO. aveva incontrato al (OMISSIS) dove, spalleggiato da 10 uomini," lo aveva invitato a versare un regalo per i carcerati" se voleva continuare i lavori.

Somma che non era stata materialmente data per ragioni estranee alla volontà dell’ A. (intervenuta sospensione dei lavori dovuta alle difficoltà economiche del committente B.F.).

Avverso la decisione presentava ricorso per Cassazione il difensore di A.R. deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 273 c.p.p., artt. 56 e 629 c.p..

Contesta il ricorrente la valutazione operata dal Tribunale con riguardo al compendio probatorio e la sussistenza della tentata estorsione.

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

L’ ordinanza del Tribunale del Riesame si appalesa sorretta da una argomentazione motivazionale logica ed esaustiva.

Si osserva sul punto che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, sono invece inammissibili le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Va aggiunto che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatorio e la scelta di quelli determinanti, poichè la verifica di legittimità è limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione.

Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dal ricorrente nè su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili.

Gli atti di indagine hanno determinato il Tribunale del riesame a ritenere l’indagato coinvolto nel tentativo di estorsione in argomento.

A fronte di una completa ed esauriente motivazione dei giudici di merito, che hanno tratto dagli elementi acquisiti, individuati principalmente nelle dichiarazioni di MO.Fr. e B. F., un quadro gravemente indiziario a carico dell’indagato, in relazione al tentativo di estorsione in argomento, le deduzioni del ricorrente si risolvono in censure di fatto alla valutazione operata dai giudici in ordine ai gravi indizi di reato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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