T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 416 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con istanza 11.12.2008 "R.L. & C. sas" (in prosieguo, "R."), intendendo realizzare uno stabilimento balneare in comune di Rosolina, località A., chiedeva in concessione un’area demaniale marittima di mq 27.450 facente parte del mapp. 480, foglio 29 la quale – oggetto, assieme ad ulteriori aree, della concessione demaniale n. 33/2003 che, in scadenza il 31.12.2008, era stata rilasciata ad "A. spa" (d’ora in avanti, "A.") e di cui quest’ultima, in data 30.9.2008, aveva chiesto il rinnovo – era adibita a spiaggia libera in conformità con le prescrizioni del piano dell’arenile del 2006.

Attesa la compresenza delle due domande, il Comune di Rosolina – che già quand’era pervenuta l’istanza di rinnovo della concessione da parte di "A." aveva provveduto a pubblicare l’istanza stessa all’albo pretorio onde consentire ad eventuali altri interessati di concorrere alla concessione de qua – provvedeva ad istruirle, ma, come si legge nella delibera GM 7.4.2009 n. 63, non concludeva il procedimento in quanto nelle more l’Agenzia delle Entrate aveva informato il Comune di aver avviato una procedura di verifica della legittimità del rinnovo della concessione ad "A.", attesa la pendenza di un contenzioso attinente alla determinazione del canone: peraltro, in considerazione dell’imminente apertura della stagione balneare, il Comune rinnovava ad "A.", fino al 30.10.2009, la concessione demaniale già detenuta.

Tale concessione precaria veniva impugnata dalla ditta "R." con il presente ricorso munito di domanda cautelare, all’esito della quale l’intestato Tribunale, rilevando che al rilascio della predetta concessione temporanea ben poteva concorrere anche la ditta ricorrente, disponeva che le due domande fossero esaminate congiuntamente al predetto fine.

Adempimento, questo, che il Comune espletava in data 3.9.2009 formalizzando il diniego al rilascio: l’area chiesta dalla "R.", infatti, non era prevista come zona per attrezzature balneari dal vigente piano dell’arenile.

Tale diniego veniva impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti contestando, in buona sostanza, l’illegittimità della conferma del rilascio della concessione precaria alla controinteressata e, peraltro, affermando la vocazione a stabilimento balneare dell’area richiesta.

In prosieguo la ricorrente impugnava anche il successivo provvedimento 23.12.2009 con cui il Comune, concludendo il procedimento di valutazione congiunta delle istanze 30.9.2008 con cui"A." aveva chiesto il rinnovo della propria concessione e 11.12.2008 con cui "R." aveva chiesto il rilascio della nuova concessione relativa a quota parte del mapp. 480, accoglieva la prima (rinviando, peraltro, ogni determinazione in proposito ad un successivo provvedimento) e respingeva la seconda (ribadendo, fra l’altro, che il piano dell’arenile non prevedeva la destinazione a stabilimento balneare dell’area richiesta).

Con provvedimento 1.7.2010 – oggetto di ulteriori motivi aggiunti da parte della ditta "R." -, infine, il Comune di Rosolina prorogava la concessione demaniale marittima n. 33/2003 rilasciata ad "A." fino al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 5 della LR 16.2.2010 n. 13.

Resistevano in giudizio il Comune di Rosolina e la controinteressata "A." rilevando l’infondatezza del proposto gravame, di cui, conseguentemente, chiedevano la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 2 febbraio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

È inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui la ditta "R." contesta sotto diversi profili il rinnovo, prima precario e poi definitivo, della concessione demaniale n. 33/2003 rilasciata ad "A.": dall’eventuale annullamento del predetto rinnovo, infatti, non deriverebbe alla "R." alcun beneficio, in quanto l’area richiesta da quest’ultima è incontestatamente destinata dal vigente piano dell’arenile a "spiaggia libera", sicchè giammai la ricorrente potrebbe (ottenere le necessarie autorizzazioni per) realizzarvi uno stabilimento balneare.

È infondato – per lo stesso motivo, peraltro, per cui è inammissibile laddove la "R." contesta il rinnovo della concessione ad "A." – nella parte in cui censura siccome illegittimo il diniego di rilascio della concessione demaniale relativamente alla richiesta area di 27.450 mq del mappale 480: il piano dell’arenile – strumento urbanistico che individua le destinazioni delle singole zone dell’arenile -, infatti, non consente l’installazione di uno stabilimento balneare nell’area litoranea pretesa in concessione dalla ricorrente.

E ciò è sufficiente per ritenere coerente e, quindi, immune dai denunciati vizi la determinazione negativa di concessione dell’area de qua adottata dall’Amministrazione e, conseguentemente, infondato il ricorso in parte qua, atteso che la ricorrente ha omesso di impugnare il piano dell’arenile laddove, appunto, escludeva la destinazione a stabilimento balneare dell’area di cui è causa.

Né – come si è già anticipato in fase cautelare (cfr. l’ord. 29.4.2010 n. 249) – può prendersi in considerazione la richiesta di disapplicazione del piano per asserito contrasto con la LR n. 33/02, e ciò in quanto il piano dell’arenile non ha natura di atto regolamentare, ma di atto amministrativo generale: la disapplicazione da parte del giudice amministrativo è, infatti, ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione esclusiva purché, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (cfr., da ultimo, CdS, V, 17.2.2010 n. 934; TAR Milano, III, 4.6.2010 n. 1746), ciò che deve escludersi nel caso di specie ove si controverte della legittimità di un atto di diniego della richiesta di concessione di un’area demaniale marittima. L’orientamento giurisprudenziale che ammette la disapplicazione dei regolamenti non ritualmente impugnati è fondato, infatti, sul rilievo della natura normativa del regolamento e sulla necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore, e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria: nel caso, invece, di contrasto di un atto amministrativo particolare con un atto amministrativo generale, il primo soccombe di fronte al secondo qualora quest’ultimo non sia stato ritualmente impugnato e riscontrato illegittimo.

Inammissibile, peraltro, è anche la pretesa della ricorrente di subentrare parzialmente nella concessione demaniale della controinteressata ai sensi dell’art. 46 del cod. nav., norma quest’ultima che conferisce al concessionario la facoltà di farsi sostituire da terzi di proprio gradimento nel godimento della concessione, subordinatamente all’autorizzazione dell’Autorità concedente che la rilascia previa verifica della rispondenza della sostituzione all’interesse pubblico: interesse che, comunque, non può e non deve essere comparato con l’interesse connesso all’eventuale pretesa di terzi al subentro, in quanto non hanno alcun titolo all’assegnazione giacchè l’art. 46, concernente il subingresso nella disponibilità di un’area già concessionata, non prevede alcuna concorrenza, a differenza del precedente art. 37 riguardante un’area non gravata da concessione.

Dall’affermata correttezza, dunque, dell’impugnato provvedimento di diniego di concessione demaniale stante l’impossibilità, per la ricorrente, di conseguire il preteso bene della vita, deriva, come si è precisato innanzi, l’inammissibilità per carenza di interesse di ogni censura con cui si contesta il provvedimento concessorio rilasciato alla controinteressata, atteso che nessun beneficio potrebbe comunque acquisire la ricorrente dal suo eventuale annullamento.

Ciò stante, dunque, il ricorso va respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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