Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2011, n. 11328 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 259/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria respingeva la domanda, proposta da N.P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la società per "esigenze eccezionali" ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97, per il periodo 4- 2-1998/30-4-1998, con il riconoscimento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il N. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La s.p.a. Poste Italiane si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, lamentando che il primo giudice aveva esaminato profili di nullità non evidenziati nel ricorso introduttivo.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 3-5-2006, in accoglimento dell’appello principale e rigettando l’appello incidentale, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 4-2-1998 e condannava la società a riammettere in servizio l’appellante a corrispondergli le retribuzioni maturate dal 18-3-2004, dedotto all’aliunde perceptum, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi, corredati dai relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

Il N. non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso risulta notificato "al sig. N.P., rappresentato e difeso nel pregresso giudizio di appello dagli avv.ti Oberdan e Roberto Forlenza e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Torino, sezione lavoro, in Torino, C.so Vittorio Emanuele 11 n. 130", mentre il N. era rappresentato dai detti avv.ti Forlenza ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in (OMISSIS) (vedi sentenza impugnata).

Come questa Corte recentemente ha affermato (v. Cass. 11-6-2009 n. 13587, v. anche Cass. 12-5-2010 n. 11486), il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge "fuori della circoscrizione del tribunale" al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla "circoscrizione del tribunale" e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto, attesa la "ratio" della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione".

Tale principio, che il Collegio ritiene di condividere specialmente in ragione della ratio della norma, va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c..

Pur non ignorandosi, infatti, il diverso indirizzo affermato in altre pronunce di questa Corte (v. Cass. 2-9-2010 n. 19001 cfr. Cass. 14-3- 2000 n. 2952), deve ritenersi al riguardo assorbente la considerazione che "il maggiore aggravio della notifica, che giustifica l’adozione della norma citata, non si configura quando il procuratore è assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione" (in tal senso v. Cass. 13587/2009 citata).

Orbene, nella fattispecie, trattandosi di procuratori esercenti nel distretto della Corte d’Appello di Torino e risultando il domicilio eletto presso gli stessi in (OMISSIS), non trovando applicazione il domicilio ex Lege di cui alla norma citata, il ricorso doveva essere notificato nel detto domicilio eletto, e non presso la Cancelleria della Sezione Lavoro della detta Corte d’Appello.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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