Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-12-2010) 15-03-2011, n. 10374 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 7.4.2010, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena dichiarava C. C. colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e quelli di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 18.6.2009, individuato il reato più grave in quello di cui al capo A) del procedimento in argomento, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente sulla contestata aggravante lo condannava, previa riduzione per il rito,alla pena di anni 3 di recl. ed Euro 1.200,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna deducendo che la sentenza impugnata:

1. è incorsa in erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 81 cpv. c.p. e comunque è contraddittoria e manifestamente illogica. Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado ha applicato la disciplina della continuazione ritenendo fra le rapine di (OMISSIS) e quella di (OMISSIS) sussistere prossimità temporale ed omogeneità teleologica, elementi insufficienti per ritenere sussistente il vincolo della continuazione;

2. è contraddittoria e comunque carente in ordine alla motivazione in punto pena ed è comunque erronea con riguardo all’applicazione dell’art. 23 c.p.. In particolare sottolinea la contraddizione fra la gravità dei fatti e la capacità a delinquere sottolineate in sentenza e la lievità della pena poco sopra il minimo edittale;

Il ricorso è manifestamente infondato perchè versato in fatto.

Contesta il ricorrente la valutazione effettuata dal giudice del merito con riguardo la sussistenza dell’identità del disegno criminoso.

Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 01587, rv. 215937).

Nel caso in esame il giudice del merito ha dato contezza con argomentazione coerente ed esente da vizi logici o giuridici delle ragioni che portavano a ritenere la sussistenza del medesimo disegno criminoso da individuarsi nella prossimità temporale e nella omogeneità ideologica.

La decisione del giudice di merito, congruamente motivata, non è sindacabile in questa sede di legittimità (Cass., Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 01060, rv. 189980; Cass., Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 02229, ric. Caterine rv. 198420; Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 05518, ric. Montagna, rv. 200212).

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

In tema di reato continuato, l’art. 81 cod. pen., mentre pone un duplice sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) nonchè, nel rispetto del principio del "favor rei", il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, nulla dice in ordine al minimo, che deve ritenersi perciò applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva, purchè il giudice del merito assolva il duplice obbligo di carattere generale: di non richiedere nel minimo di quindici giorni di reclusione, sancito dall’art. 23 cod. pen., l’intera pena inflitta a titolo di continuazione e di motivare ai sensi dell’art. 132 cod. pen., oltre che in ordine alla determinazione della pena base, in relazione all’aumento per la continuazione.

Nel caso di specie nella determinazione della pena il giudice del merito non è incorso in violazione di legge avendo inflitto al C. una pena sicuramente superiore al minimo di legge e avendo congruamente motivato in punto pena.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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