T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 407 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che con il provvedimento meglio indicato in epigrafe il Comune di Manerba ha respinto la domanda di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente per la sanatoria di un cancello carraio sito alla locale via Verdi in quanto lo stesso comporterebbe creazione di un accesso carraio sulla proprietà Comunale in mancanza di titolo a ciò abilitante (doc. 7 Comune, copia provvedimento in questione);

– che il ricorrente impugna tale atto sulla base di quattro censure, riconducibili in ordine logico ai seguenti tre motivi. Con il primo di essi, corrispondente alla censura terza, deduce presunta incompetenza del Dirigente comunale a dichiarare che una data proprietà appartiene al Comune. Con il secondo, corrispondente alla quarta censura, deduce violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, perché il suo apporto partecipativo sarebbe stato ignorato. Con il terzo motivo, corrispondente alle residue censure, deduce violazione dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004, nel senso che non sarebbe consentito denegare l’autorizzazione paesaggistica per ragioni non inerenti alla tutela ambientale;

– che il Comune resiste, con atto 4 marzo 2011, domandando la reiezione del ricorso;

– che il ricorso è infondato e va respinto. In ordine al primo motivo, va osservato che compete pur sempre all’Autorità comunale, e per essa proprio al dirigente preposto, verificare che il richiedente un permesso di costruire ai sensi dell’art. 11 comma 1 T.U. 6 giugno 2001 n°380 sia soggetto il quale "abbia titolo per richiederlo": all’evidenza la regola non soffre eccezione se, come non è contestato nella specie, il titolo manchi perché l’edificazione progettata interessa la proprietà comunale e non vi è il consenso dell’ente. Il secondo motivo è poi infondato in fatto, perché le controdeduzioni del ricorrente (doc. 6 di questi, copia) non sono tali da inficiare le motivazione dell’atto di diniego, sì che l’ente non poteva valutarle in modo diverso. Infatti, e con ciò si viene al terzo motivo, il ricorrente risulta aver richiesto ad un tempo sia il permesso di costruire sia l’autorizzazione paesaggistica (v. intestazione del provvedimento impugnato, doc. 7 ricorrente, cit.) e quindi risulta conforme ad economia e buona amministrazione aver respinto "la domanda" nel suo complesso ove come nella specie sia emersa una causa comunque ostativa al rilascio del permesso di costruire. Si osserva poi per mera completezza che l’affermazione del ricorrente (p. 3 ricorso, II paragrafo in fine) per cui il cancello sarebbe "destinato a rimanere chiuso" è in contrasto con la relazione tecnica (doc. 3 ricorrente) allegata alla domanda, secondo la quale "il cancello è utilizzato e si rende necessario come ingresso principale e diretto per l’attività di subacquea" di certo Blegi, comproprietario;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna C.B. a rifondere al Comune di Manerba le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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