Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-05-2011, n. 11325 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 54/2005 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta da D.P.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, ritenuta la illegittimità del termine apposto al contratto ai lavoro intercorso dal 15-6-2001 al 15-9-2001 ex art. 25 c.c.n.l. 2001 per "esigenze di carattere straordinario …" nonchè per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie", dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15-6- 2001 con conseguente diritto della lavoratrice alla riammissione in sevizio e condannava la società al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dalla data della messa in mora (27-2-2004) oltre alla regolarizzazione contributiva.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La appellata si costituiva e resisteva al gravame.

Con sentenza depositata l’11-5-2006 la Corte d’Appello di Genova in parziale riforma della pronuncia di primo grado fissava nella data della domanda giudiziale la decorrenza delle mensilità della retribuzione globale di fatto dovute a titolo di risarcimento del danno e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

La D.P. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 25 c.c.n.l. 2001, degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizi di motivazione, la ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata erroneamente ha "subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione", andando in contrasto con il principio della "delega in bianco" scaturente dalla L. n. 56 del 1987.

Il motivo è fondato.

Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale "i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza".

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, la censura della ricorrente risulta fondata.

In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988).

In tali sensi va quindi interpretata la detta norma collettiva in conformità con il principio della "delega in bianco" e con l’indirizzo consolidato dettato da questa Corte.

Il primo motivo va così accolto, restando assorbito il secondo (avanzato "in via subordinata", con riferimento all’altra causale indicata nel contratto, quella della "concomitanza di assenze per ferie").

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese, provvederà attenendosi al principio e all’indirizzo sopra indicati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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