Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 15-03-2011, n. 10395 armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di fiducia R.A. propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale, in data 15 luglio 2010, il Tribunale della libertà di Bari rigettava l’istanza proposta nell’interesse del Roberto di riesame dell’ordinanza del locale GIP del 17.6.2010, impositiva della misura cautelare inframuraria per il soggetto indagato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e violazione della legge sulle armi.

Egli espone i seguenti motivi: violazione o erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 al sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento e da atti del procedimento al sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

In linea generale il ricorrente sostiene che l’ordinanza difetterebbe di adeguato apparato motivazionale in ordine alla "sussistenza" dei gravi indizi (ex art. 273 c.p.p.), idonei a legittimare una prognosi di elevata probabilità dell’ipotesi accusatoria ascritta all’indagato, relativamente al capo A). L’accusa si reggerebbe sulle dichiarazioni di due collaboranti non degni di credito.

In buona sostanza egli lamenta che si sia dato credito a prove inattendibili e prive di riscontro e, a tal fine, ripercorre gli elementi ritenuti rilevanti, contestandone l’efficacia probatoria;

esamina, poi, i vari addebiti.

Al riguardo va detto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l’indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.

Nella specie il ricorrente in realtà tende precipuamente ad una rivisitazione del fatto.

Va premesso che il giudice di merito ha effettuato una diffusa e perspicua ricostruzione dei fatti, rimarcandone anche le zone d’ombra.

E’ noto che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p.) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli.

L’ordinanza, oggetto di censura, ha fatto buon uso di questo principio delineando in maniera precisa i fatti, quali emergono allo stato dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità.

Si tratta di valutazioni logiche e giuridicamente coerenti che si sottraggono al sindacato di legittimità.

Il tribunale della libertà ha posto a fondamento della sua decisione un coerente e coordinato esame dei seguenti elementi: gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; le risultanze dei servizi di osservazione; il pedinamento e controllo e l’attività tutta della polizia giudiziaria, compresi perquisizioni e sequestri; le propalazioni di collaboranti.

In sostanza, mentre il ricorrente tende ad offrire una visione parcellizzata del contesto, il tribunale opera una disamina sia analitica, sia globale del complesso probatorio, pervenendo a conclusioni sorrette da un apparato argomentativo logico e coerente, che si sottrae al sindacato di legittimità.

R.A. risulta attinto da titolo cautelare inframurario perchè ritenuto gravemente indiziato dell’adesione, in veste di dirigente, al sodalizio di stampo mafioso avente a capo D.C. A., detto " T. (OMISSIS)", (capo A) di imputazione e della commissione del delitto-fine, in materia di armi, (capo B5).

Il tribunale sottolinea che nessun problema si pone in ordine all’identificazione dell’indagato, arrestato in flagranza di reato in data (OMISSIS), riconosciuto in fotografia dal collaboratore di giustizia Ru., ed oggetto di riconoscimento vocale ad opera della P.G. operante nel corso delle operazioni tecniche: si tratta di valutazioni di merito, sorrette da adeguata motivazione, che sfuggono al sindacato di legittimità.

Delitto di cui al capo B5) di imputazione. Si tratta del concorso di R.A. con il cugino D.E. nella detenzione di una pistola di calibro 9×21 che entrambi avevano occultato in un nascondiglio dal quale l’arma era stata poi prelevata. Il tribunale evoca gli esiti in equivoci dell’intercettazione ambientale n. 531 del 3.5.2007; contrasta il rilievo difensivo secondo cui il R. era all’epoca detenuto, rilevando che nella conversazione si fa riferimento a un fatto passato, quindi fuori del periodo di detenzione. Sul capo A), relativo al delitto associativo il tribunale fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori di giustizia Ru.Ni. e C.M., intranei al sodalizio; sottolinea i riscontri rappresentati dal grado mafioso di "quinta" attribuito al R., la sua partecipazione alla spartenza, la sicura riferibilità all’odierno ricorrente del nome A. delle intercettazioni.

Di ogni questione ed emergenza il tribunale da una spiegazione di carattere analitico e poi sintetico in una visione organica, che non può essere soggetta a critiche in sede di legittimità.

Le pur articolate ed argomentate doglianze del ricorrente, quindi, non si dimostrano fondate, con la conseguenza che il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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