Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-12-2010) 15-03-2011, n. 10423 ebrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- P.V. propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Rovigo, del 13 maggio 2010, che ha respinto l’appello dalla stessa proposto avverso il decreto con il quale il Gip dello stesso tribunale ha disposto il sequestro preventivo dell’autovettura "Lancia Y" tg (OMISSIS), alla cui guida era stata sorpresa, dopo un incidente, F.F., figlia della ricorrente, in stato di ebbrezza alcolica.

Era accaduto che, sottoposta ad alcoltest, la F. aveva evidenziato tassi alcolemici elevati, pari a 1,90 e 1,65 g/1, per cui il personale di PG operante aveva posto sotto sequestro l’auto alla cui guida la donna si trovava e di cui la stessa era risultata proprietaria.

A causa dell’intempestiva trasmissione del relativo verbale al PM, il sequestro non era stato convalidato, di guisa che la F. aveva chiesto la restituzione del veicolo per la sopravvenuta inefficacia del sequestro stesso. Richiesta accolta dal PM che tuttavia aveva contestualmente chiesto al Gip di emettere decreto di sequestro preventivo. Emesso il quale, però, al momento di curarne l’esecuzione, si era appreso che l’auto che ne era oggetto non apparteneva più alla F., bensì alla madre di questa, P.V., che l’aveva acquistata dalla figlia in data 8 marzo 2010, cioè due giorni dopo la restituzione a quest’ultima del veicolo. Forte dell’acquisto, la ricorrente aveva rifiutato di consegnare ai militari operanti le chiavi ed i documenti dell’auto, sostenendo di non essere lei la destinataria del provvedimento di sequestro.

Nel respingere l’appello della P., il tribunale, ribadita la sussistenza del "fumus" del reato ipotizzato a carico della F., ha ravvisato nella vendita dell’auto alla madre convivente, da parte dell’indagata, un mero espediente escogitato al fine di eludere il sequestro del veicolo e la successiva obbligatoria confisca; il tribunale ha quindi escluso che l’acquisto fosse avvenuto in buona fede, anche perchè del tutto prevedibile doveva ritenersi un nuovo intervento dell’autorità giudiziaria per il ripristino del sequestro.

Avverso tale decisione ricorre, dunque, la P. che deduce la violazione dell’art. 240 c.p., comma 3, non essendovi, a suo giudizio, in atti prova della fittizietà della vendita dell’autovettura in questione ed essendo del tutto legittimo l’acquisto della stessa da parte della ricorrente.

-2- Il ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che, nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica riconducibili al disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), è prevista la confisca dell’auto, salvo che la stessa non appartenga a persona estranea al reato, giustamente il tribunale di Rovigo ha respinto l’appello proposto dalla P. avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo adottato dal Gip dello stesso tribunale in data 30.3.2010.

Il tribunale ha puntualmente ricostruito l’iter del sequestro ed ha indicato le ragioni per le quali ha ravvisato nell’atto di trasferimento della proprietà dell’auto dalla madre alla figlia, ad appena due giorni di distanza dalla restituzione della vettura per l’inefficacia del primo decreto ablativo, una vendita fattizia volta solo ad eludere gli effetti del secondo decreto di sequestro. In particolare, nel provvedimento impugnato sono stati evidenziati, a conferma della "fittizietà" dell’atto di trasferimento, e quindi della mala fede delle parti e della legittimità del decreto impugnato: la tempistica dell’atto di compravendita, i rapporti di parentela e di convivenza tra la venditrice e l’acquirente, l’apparente mancanza di ragioni giustificative del formale trasferimento del veicolo, l’assenza di corrispettivo, il permanere della vettura nella disponibilità della F..

Coerente, dunque, rispetto alle richiamate emergenze, si presenta l’ordinanza impugnata, rispetto alla quale la ricorrente protesta la propria buona fede, fornendo, tuttavia, dell’atto di vendita una giustificazione chiaramente inconsistente, ricondotta all’esigenza di "requisire" l’auto per punire la figlia, laddove sarebbe bastato sottrarle le chiavi ed impedirle di usare la vettura.

Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti, consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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