Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-12-2010) 15-03-2011, n. 10422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con provvedimento del 7 novembre 2008, il PM presso il Tribunale di Lecce ha convalidato il sequestro probatorio di due personal computer, completi di monitor, tastiere e stampanti, ed altro materiale, nell’ambito del procedimento penale che vede G. G. – titolare di un "internet point" e di contratto per la vendita di "card" per conto di "Scommettendo", società munita di concessione per l’accettazione di scommesse – indagato per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4 bis.

Con ordinanza del 4 dicembre 2008, il predetto tribunale ha respinto la richiesta di riesame di detto provvedimento, avendo ritenuto che l’indagato avesse effettuato un’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse per via telematica, per la quale sarebbe stata necessaria la licenza prevista dall’art. 88 TULPS, di cui era privo.

A tale conclusione il giudice del riesame è pervenuto richiamando le dichiarazioni rese da R.A. che, interrogato dalla PG, aveva riferito di avere poco prima effettuato due scommesse di sei Euro ciascuna, consegnando dodici Euro al G. che gli aveva rilasciato le ricevute di gioco attestanti le scommesse effettuate;

l’operazione, ha soggiunto il R., era stata eseguita dal G., non sapendo lo stesso usare il computer.

Su ricorso proposto dall’indagato, la terza sezione di questa Corte, con sentenza del maggio 2009, ha, anzitutto, premesso che il G., quale titolare di un "internet point", poteva solo svolgere attività di supporto tecnico e di inoltro dei dati, prevedendo la normativa vigente un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore. Alla stregua di tale normativa, quindi, il G. doveva rimanere estraneo all’organizzazione e gestione delle scommesse, non poteva incidere sull’accettazione delle stesse e sulle modalità di gioco, nè modificare le istruzioni fornite ai clienti dalla società concessionaria.

In tale contesto, hanno tuttavia sostenuto i giudici di legittimità, se è certamente vero, da un lato, che gli intermediari che trasmettono i dati del gioco all’agenzia concessionaria non possono interferire sulle scelte dello scommettitore, è altrettanto vero, dall’altro, che essi possono, senza violare la normativa in materia, digitare al computer i dati forniti dal giocatore se lo stesso non è in grado di farlo personalmente. Di guisa che, ha ancora affermato lo stesso giudice, se il G. si fosse limitato a trasferire materialmente quanto il giocatore gli dettava, non avrebbe posto in essere alcuna attività di intermediazione vietata, essendo rimasto del tutto estraneo al rapporto di scommessa.

Tanto specificato, la corte di legittimità ha rilevato come dal testo dell’ordinanza impugnata non emergesse chiaramente la condotta tenuta dall’indagato nell’occasione oggetto d’esame, di qui l’annullamento di detto provvedimento con rinvio al Tribunale di Lecce per una più puntuale motivazione sul punto e per le consequenziali conclusioni in diritto.

-2- Con ordinanza del 22 settembre 2009, il Tribunale di Lecce ha confermato il decreto del PM di convalida del sequestro. Secondo il giudice del rinvio, l’indagato, nelle circostanze riferite dal R., non si era limitata al materiale trasferimento per via telematica di quanto dettato dallo scommettitore, ma aveva posto in essere una vera e propria intermediazione con riferimento all’operazione di ricezione delle somme di denaro relative alle due scommesse che lo stesso R. ha riferito di avere effettuato.

Richiamando ed in parte riproducendo le dichiarazioni del teste, il giudice del riesame ha sostenuto che il G. non si era limitato solo a digitare sulla tastiera del computer, ma aveva ricevuto dal cliente il denaro relativo alle scommesse, e dunque aveva operato quale intermediario per conto del R., in violazione della normativa vigente.

-3- Avverso tale decisione ricorre ancora il G. che deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla individuazione del "fumus" del reato contestato. Sostiene il ricorrente che la semplice ricezione del denaro da parte del G. non integra alcuna attività di intermediazione, ma conferma solo l’incapacità del R. di effettuare la giocata in maniera autonoma, non essendo capace di utilizzare il computer, e l’esigenza di rivolgersi a persona più esperta nell’uso dello stesso. L’avere semplicemente provveduto ad immettere nel computer i dati indicati dal R. e l’avere provveduto a ricaricare la "card" di cui lo stesso è titolare, non integra, secondo il ricorrente, l’ipotesi di intermediazione, non avendo il G., con tale condotta, in alcun modo interferito nelle scelte dello scommettitore.

-4- Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha ritenuto di ravvisare nelle modalità con le quali, secondo il racconto dello scommettitore, R.A., si erano svolte le operazioni connesse al rapporto di scommessa, non una semplice attività di supporto tecnico, di materiale trasferimento per via telematica dei dati forniti dal giocatore, ma una vera e propria attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, non consentita dalla legge. Intermediazione concretizzatasi, a giudizio del tribunale, nella materiale esecuzione, da parte del G. di tutte le attività che caratterizzano il rapporto di scommessa, che la legge intende siano svolte direttamente dal giocatore, ivi compresa la riscossione delle somme di denaro relative alle scommesse effettuate.

La valutazione degli elementi probatori allo stato acquisiti è stata correttamente eseguita, e coerente, rispetto ad essi, oltre che rispettosa della normativa di riferimento, si presenta la decisione impugnata, di guisa che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *